L'agente non ha con sé i moduli, la multa posticipata viene annullata: ecco perché
È successo nella prima fase dell’emergenza del Coronavirus: un uomo che praticava jogging era stato fermato dalla polizia locale. La contestazione è avvenuta subito, ma il verbale è stato redatto 10 giorni dopo. Il conto è salato: 410 euro
BORGO. Iniziò tutto tre anni fa, ma la sensazione è che sia passata un'èra con un prima e con un dopo. L'emergenza Covid-19, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente terminata il 5 maggio scorso, cambiò radicalmente la nostra quotidianità, soprattutto nella fase iniziale della pandemia con la chiusura degli esercizi pubblici e il divieto di spostarsi sia in auto che a piedi se non per emergenze e necessità. Si poteva praticare attività motoria ma non sportiva, con una linea di demarcazione non proprio chiara e il rischio di incorrere in sanzioni. Ad esempio la corsetta era vietata, ma la camminata veloce no, purché si rimanesse nelle vicinanze di casa.
Ad un uomo residente in Primiero è arrivato un conto da 410 euro per aver violato il decreto legge 19 del 25 marzo 2020, che conteneva le "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19". Stava facendo jogging quando si è imbattuto negli agenti della polizia locale, che non gli hanno risparmiato la sanzione. L'uomo non ha pagato, preferendo fare ricorso. E ha avuto ragione, perché la violazione è stata annullata.
Al contrario di quanto sostenuto in passato da altri cittadini sanzionati per casi simili, non ha addotto come giustificazione il fatto che in realtà non stava praticando attività sportiva (vietata) ma attività motoria (consentita): ha evidenziato che il verbale era stato emesso il 15 aprile 2020, ben dieci giorni dopo l'accertamento avvenuto il 5 aprile 2020 alle ore 11.35, perché l'agente della polizia locale non aveva con sé i moduli specifici.
Il ricorso è stato presentato contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Commissariato del Governo nel gennaio 2022. Il giudice di pace di Borgo Valsugana ha ricordato l'orientamento della Corte di Cassazione in materia, ossia che la contestazione dell'illecito, se possibile, deve essere immediata, mentre è legittimo differirla solo se sono necessari accertamenti successivi perché complessi o non possibili subito. Nel caso specifico, l'agente di polizia locale aveva contestato verbalmente la violazione, ma senza consegnare la copia del verbale. Il motivo lo si legge nel documento redatto dieci giorni dopo: l'agente non aveva con sé idonea modulistica al momento del controllo. Una giustificazione che non ha convinto la giudice Tiziana Toma.
«Si presume, infatti, che una pattuglia deputata ad espletare un servizio di controllo sul territorio, soprattutto in un periodo particolare come quello di emergenza sanitaria in corso all'epoca dei fatti, debba essere anche dotata degli strumenti idonei a contestare l'addebito nell'immediatezza - viene riportato nella sentenza - sì da mettere in grado il trasgressore di rendersi conto dell'infrazione commessa e di consentirgli una difesa pronta e non appannata dal decorso del tempo».
L'ordinanza di ingiunzione viene annullata perché la mancata contestazione immediata del verbale, senza necessità di accertamenti ulteriori, «costituisce una violazione di legge».