La pattuglia della Polizia Stradale era "camuffata": annullata la multa per velocità
L’automobilista, beccato a Grigno a 107 all’ora, ha fatto ricorso: gli agenti erano dietro una rete, nascosti dalla vegetazione, e quindi…
TRENTO. La prima regola è il rispetto del Codice della strada: se il cartello indica il limite di velocità a 90 km orari, non si deve viaggiare a 110. Ma è pure vero che la segnaletica e l'autovelox (o il telelaser) devono essere ben visibili all'automobilista, perché la loro funzione principale è dissuasiva, non punitiva. In base a quest'ultimo principio, che è stato evidenziato anche dalla Cassazione, una multa da 358,48 euro è stata annullata.
Lo ha deciso il giudice, accogliendo il ricorso del conducente dell'auto che alle 9 del mattino del 20 maggio 2022 sfrecciava lungo la statale della Valsugana, all'altezza di Grigno, a 107 km orari, superando il limite di 17 km orari.
La vettura è stata "incastrata" dall'autovelox e non c'è alcun dubbio che l'apparecchio funzionasse correttamente: l'automobilista ha infatti presentato ricorso non riguardo alla velocità registrata, ma contestando la legittimità della postazione di controllo perché - ha sostenuto - «non visibile all'utente della strada».
Secondo l'automobilista la pattuglia era "camuffata": gli agenti - ha evidenziato nel ricorso - erano appostati dietro una griglia di recinzione a maglie strette, coperta da una fitta vegetazione e si trovavano in prossimità del rilevamento «rendendo estremamente difficoltosa la percezione della loro presenza ad un automobilista in transito nel medesimo senso di marcia».
Il controllo era avvenuto al chilometro 75 della statale della Valsugana, corsia nord, nel comune di Grigno. La postazione era stata predisposta dalla polizia stradale di Belluno.
A dimostrazione delle proprie osservazioni, l'automobilista ha portato all'attenzione del giudice documentazione fotografica proprio riguardo al punto in cui si era fermata la pattuglia con il dispositivo. La polizia stradale ha a sua volta insistito sulla circostanza che tutto fosse ben visibile, dato che gli agenti erano in divisa e il veicolo fosse quello "ufficiale" e non l'auto civetta.
Per la giudice di pace di Borgo Tiziana Toma, tuttavia, non è stata raggiunta una prova sufficiente che quel giorno e a quella determinata ora la postazione fosse ben visibile a chi transitava. L'accertamento è dunque illegittimo e la multa deve essere annullata; inoltre all'automobilista verranno rimborsate le spese di giudizio.
Nella sentenza viene ricordato che la Suprema Corte è intervenuta sul tema precisando che, ai fini della validità della sanzione, la presenza della segnaletica relativa sia al limite di velocità che al controllo in corso «è condizione necessaria, ma non sufficiente»: per gli Ermellini è «altresì indispensabile che il dispositivo di rilevazione e la pattuglia eventualmente presente sul posto siano essi stessi ben visibili agli automobilisti» che sono in transito lungo la strada in cui è in corso il controllo, «e ciò in quanto lo scopo della norma è quello di creare un efficace dissuasore della velocità, che garantisca effettivamente la sicurezza stradale, e non, invece, determinare una sanzione a sorpresa per il guidatore incauto».