Battaglia per l'accesso al lago di Caldonazzo, la vicenda finisce in Cassazione
È costata cara ai ricorrenti, ossia a coloro che ne pretendevano l'uso: la loro domanda è stata respinta e dovranno pagare ai vicini 3.100 euro per le spese di giudizio più altri 2mila in via equitativa, oltre a versare 1.500 euro a favore della Cassa delle ammende
IL CASO Il giudice dà ragione alla coppia "affumicata" dal camino del vicino
CONTESE Stalking ai vicini per la casa all’asta: interviene il questore
CALDONAZZO. Una scorciatoia per raggiungere il lago, un passaggio che consente di arrivare a piedi direttamente in spiaggia: insomma, una bella comodità per i proprietari di un'abitazione sulla collina che sovrasta la sponda est del lago di Caldonazzo. Ma quella stradina è sul terreno confinante e passa addirittura in mezzo al giardino dei vicini, che hanno negato l'utilizzo come usocapione.
La vicenda è finita in Cassazione ed è costata cara ai ricorrenti, ossia a coloro che ne pretendevano l'uso: la loro domanda è stata respinta e sono stati condannati a pagare a favore dei vicini 3.100 euro per le spese di giudizio più altri 2mila euro in via equitativa, oltre a versare 1.500 euro a favore della Cassa delle ammende. Il contenzioso è partito nel 2016 davanti al tribunale di Trento, quando i proprietari dell'abitazione in collina hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usocapione del terreno intestato ai vicini.
«Un terreno di modesta estensione - così è stato illustrato il lotto conteso - che confinava con la loro proprietà, utilizzato esclusivamente per l'accesso alla spiaggia e al lago». In primo grado è stato riconosciuto che non ci sarebbe stata alcuna servitù di passaggio a piedi nella particella. Lo stesso ha confermato la Corte d'appello, non ritenendo che la situazione morfologica del fondo sia sufficiente per dimostrare la "servitù non apparente".
In sede di Cassazione i proprietari dell'abitazione hanno sostenuto che la porzione di terreno contesa non è funzionale ai vicini: è evidente che il tracciato - hanno spiegato - serve solo al passaggio per arrivare al lago. Per gli Ermellini «per l'accertamento del carattere di apparenza della servitù occorre un nesso evidente, funzionale e inequivocabile tra i due fondi».
Non basta quindi ciò che i ricorrenti hanno illustrato per "giustificare" la servitù, ossia che il giardino dei vicini abbia piante e arredi sui lati, mentre la parte centrale si presenta libera e consente l'accesso al lago. Né vale la spiegazione che i terreni, complanari, non sono destinati alla coltivazione bensì alla balneazione.
«Nel caso in specie le caratteristiche morfologiche dei terreni non possono sostituire la presenza di opere realizzate per favorire l'esistenza della pretesa servitù e funzionali alla sua attuazione - evidenzia la Cassazione - In altri termini, la conformazione morfologica dei fondi, con la degradazione verso il lago, certamente comune alla struttura della zona, non può rendere obiettivamente manifesta per chi possegga il fondo la situazione di asservimento di questo rispetto ad un presunto fondo dominante».
Concludono i giudici della Sezione 2 civile: «La situazione naturale dei luoghi e la presenza del lago nelle vicinanze esclude che ciò possa soddisfare i requisiti necessari per invocare la costituzione della servitù di passaggio per usocapione, potendo integrare al più una "utilitas" per le persone e non per il fondo».