Silvano Grisenti va reintegrato in Regione. Il giudice: «Licenziamento non era giusto»

Silvano Grisenti può tornare a lavorare nel suo ufficio in Regione

di Flavia Pedrini

Silvano Grisenti può tornare a lavorare nel suo ufficio in Regione. Il giudice Giorgio Flaim ha infatti accolto il ricorso presentato dall’avvocato Vanni Ceola e disposto il reintegro dell’ex presidente dell’A22, ritenendo che il licenziamento - scattato dopo che la sentenza di condanna ad un anno di reclusione per corruzione, truffa aggravata e tentata violenza privata è passata in giudicato - sia privo di giusta causa «per il difetto di rilievo disciplinare dei fatti addebitati i quali, costituendo comportamenti tenuti dal ricorrente senza alcun nesso diretto con l’esecuzione della prestazione lavorativa, non sono idonei ad incidere negativamente sull’elemento della fiducia circa la correttezza dell’esecuzione delle prestazioni future». In sostanza, secondo il giudice, i fatti commessi da Grisenti in qualità di presidente dell’A22 (dunque come presidente di un spa e non come impiegato pubblico), sono estranei al suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico. 
 
Il giudice ha inoltre condannato la Regione a corrispondere a Grisenti un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione dal giorno della destituzione fino a quello dell’effettiva reintegrazione (circa 25mila euro).
La notizia della vittoria ha raggiunto Grisenti in Tanzania, dove da tempo opera come volontario e dove rimarrà per una ventina di giorni. «Sono contento che sia andata bene», ha detto Grisenti, che ora ha trenta giorni di tempo per decidere se tornare nel suo ufficio o voltare definitivamente pagina (in quel caso gli spetterebbero altre 15 mensilità). Resta ovviamente aperta la possibilità che la Regione impugni il provvedimento di Flaim.
 
A fine marzo Grisenti era stato raggiunto dalla lettera di contestazione, che il 14 maggio si era conclusa con la sanzione più pesante: licenziamento del dipendente. Un epilogo inevitabile, secondo l’ente, dal momento che il contratto di lavoro dei dipendenti della Regione prevede che, a fronte di una condanna definitiva per taluni reati (tra questi anche la corruzione), scatti l’interruzione del rapporto di lavoro. In ogni caso, secondo la Regione, non era possibile «ridurre a bagatella la condanna per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio». La difesa, per parte sua, aveva impugnato subito il provvedimento, sostenendo in primis che vi fosse un difetto di tempestività e che la Regione avrebbe dovuto aprire il procedimento sette anni prima. Un’eccezione giudicata però infondata.
 
È invece nel merito del presupposto giustificativo che Flaim ha ritenuto il licenziamento illegittimo. La difesa sosteneva che i fatti posti alla base della condanna penale non avevano nulla a che vedere con il lavoro di Grisenti in Regione. Non a caso - veniva rilevato - per tutti questi anni il geometra aveva regolarmente lavorato per l’ente, salvo i periodi trascorsi in mandato politico o in aspettativa non retribuita per seguire progetti umanitari in Africa.
Il giudice Flaim, citando una consolidata giurisprudenza, ha precisato che l’applicazione della sanzione prevista non è automatica e che occorre stabilire «se le condotte per cui il ricorrente è stato condannato in sede penale», siano idonee a suscitare nella Regione «il ragionevole dubbio che il ricorrente, essendosi reso responsabile di quei comportamenti, sia in grado di adempiere esattamente le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato» ed in particolare di eseguire le prestazioni proprie del suo ruolo, ovvero quello di collaboratore tecnico di area professionale». 
 
La conclusione del giudice è negativa. «Risulta evidente - scrive - la totale diversità tra le condotte». E ancora: «In qualità di dipendente della Regione privo del potere di agire in rappresentanza dell’ente datore verosimilmente mai si troverà a gestire in prima persona i contatti diretti con imprese appaltatrici o con esponenti di altre Istituzioni; parimenti, essendo sprovvisto di poteri di spesa, verosimilmente mai si troverà a poter richiedere rimborsi all’ente datore per spese assunte nell’ambito di iniziative da lui stesso promosse».
 
A confermarlo proprio il ruolo ricoperto da Grisenti dal 2008 al 2013, incaricato di verificare l’esecuzione dei progetti riguardanti gli aiuti internazionali. «Appare evidente - conclude il giudice - come non si possa, allo stato, ragionevolmente dubitare che il ricorrente, per aver tenuto condotte completamente diverse sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, quali quelle per cui è stato condannato penalmente, sarà in grado di eseguire correttamente prestazioni con queste caratteristiche»

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