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Feste, ristoranti anche al chiuso, circoli anziani aperti, asili, scuole, parchi avventura: ecco l’ordinanza numero 74 di Fugatti

Un po’ a sorpresa e in sordina, ecco le nuove regole anti-covid del Trentino emanate oggi, e in vigore da domani 1 giugno, comprese le deroghe per il Festival dell’Economia – IL TESTO INTEGRALE

TRENTO. Un po’ a sorpresa, senz annunci e dirette Facebook, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha emanato poco fa l’ordinanza numero 74, in tema di misure anti-covid. Cosa contiene? Molte cose, su diversi campi.

Le nuove regole in vigore a partire da domani, martedì primo giugno, riguardano, tra l’altro, la ristorazione al chiuso, le regole per mettere in quarantena le classi scolastiche, i circoli anziani. 

In particolare, le nuove regole permettono che le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e senza più distinzione tra lo svolgimento all’aperto e/o al chiuso), si svolgano nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti.

Di fatto, quindi, torna la possibilità di mangiare al chiuso e di consumare al bancone, a patto che siano rispettate le regole di sicurezza sanitaria (come il distanziamento tra i tavoli di 1 metro e le regole anti-assembramento).

Sul fronte turistico - posto che trovano conferma le linee guida relative agli impianti di risalita - da domani possono riaprire i parchi avventura ma solo tramite prenotazione e con un numero massimo di ingressi pari al 50% dei passaggi, da albero ad albero, rispetto al numero totale di passaggi possibili relativo ai percorsi presenti.

Riaprono anche i circoli anziani, ma l’accesso è consentito solo a persone che abbiamo ricevuto quantomeno la prima dose di vaccino anti-Covid da almeno 3 settimane.

Per decidere la quarantena di una classe, da domani si torna alla condizione per cui ci sia la presenza contestuale di almeno due positivi, mentre oggi scatta con un solo caso positivo. Nella Ordinanza si legge infatti che “nell’ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle

scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, delle

scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora vengano riscontrate due positività all’interno di un singolo gruppo/sezione/classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutto il gruppo/sezione/classe; solo nei servizi socio-educativi della prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia in caso di quarantenamento del gruppo/sezione, assieme ai bambini sono quarantenati anche gli insegnanti/educatori”.

Disposizioni in merito al servizio delle scuole dell’infanzia

4) a partire da lunedì 7 giugno 2021 nelle scuole a calendario turistico, a partire da venerdì 25

giugno 2021 nelle scuole a calendario ordinario e speciale e nonché per tutto il periodo

dell’estensione del calendario scolastico, la composizione stabile dei gruppi-sezione-classe

può essere rimodulata su base settimanale, mantenendo quindi la durata del grupposezione-

classe anche solo per una settimana;

5) a partire dal 1 luglio 2021 è stabilita la possibilità per il personale scolastico delle scuole

dell’infanzia di indossare la mascherina chirurgica in luogo della mascherina FFP2 senza

valvola, fatte salve le situazioni in cui il personale deve utilizzare le mascherine FFP2 senza

valvola secondo quanto stabilito dal protocollo in merito alle scuole dell’infanzia parte

integrante dell’ordinanza del Presidente n. 42 del 25 agosto 2020;

Semplificazione consenso informato e triage vaccinale nell’ambito della campagna

vaccinale contro il Covid-19

6) nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19, si dispone lo snellimento della

procedura di acquisizione del consenso informato e della raccolta dell’anamnesi definita in

modo più appropriato “triage vaccinale”, prevedendo che tali attività possano essere svolte

non solo da parte di un medico, ma anche da parte di altri operatori sanitari adeguatamente

formati, come assistenti sanitari e infermieri, secondo quanto previsto nella nota dell’APSS –

Dipartimento di prevenzione di data 28 maggio 2021 prot. n. 0103073 e relativi allegati (nota

con relativi allegati che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza – All.to 1);

Attività dei servizi di ristorazione

7) a partire dal giorno 1 giugno 2021, le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e

senza più distinzione tra lo svolgimento all’aperto e/o al chiuso), comprese le attività di

somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed

enoturistiche, si svolgono nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle

“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del

Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 ( All.to 2 quale parte integrante e sostanziale

della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti;

8) fino al 14 giugno 2021, in zona gialla, rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì

inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare

presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di

usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei

Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione;

Individuazione di linee guida e protocolli da rispettare nello svolgimento delle attività

economiche e sociali, nonché in generale negli ambienti di lavoro

9) a partire dal giorno 1 giugno 2021, compatibilmente con le date stabilite per le riaperture, le

attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa

delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data

29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e

secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti, nonché nel rispetto del

“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” (All.to 3 quale parte

integrante e sostanziale della presente ordinanza);

10) le Linee guida e il Protocollo condiviso di cui al punto precedente aggiornano e sostituiscono

i documenti, i protocolli e le linee guida di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n.

71 di data 26 aprile 2021;

Parchi avventura

11) a partire dal 1 giugno 2021, è consentita la riapertura sul territorio provinciale dei parchi

avventura nel rispetto delle disposizioni contenute nella sezione “parchi tematici e di

divertimento” di cui alle “Linee guida” adottate con ordinanza del Ministero della Salute di

data 29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza)

e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti; in particolare, si richiama

l’obbligo, per utenti e lavoratori, di indossare correttamente la mascherina a protezione delle

vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini

valgono le norme generali);

12) in questa fase, l’accesso ai parchi avventura è consentito solo tramite prenotazione e con un

numero massimo di ingressi pari al 50% dei passaggi, da albero ad albero, rispetto al

numero totale di passaggi possibili relativo ai percorsi presenti;

Circoli anziani

13) a partire dal 1 giugno 2021, è ammesso lo svolgimento dell’attività in presenza presso i

circoli anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che

hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione; in particolare,

si dispone che l’accesso ai predetti luoghi sia consentito solo a persone che abbiamo

ricevuto quantomeno la prima dose di vaccino anti-Covid da almeno 3 settimane;

14) per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, si applica il protocollo “Circoli

culturali e ricreativi” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”,

allegate all’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.2 parte

integrante e sostanziale della presente ordinanza);

Festival dell’economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021

15) resta confermato quanto previsto al punto 11) dell’ordinanza del Presidente della Provincia

n. 73 di data 21 maggio 2021 in merito allo svolgimento del Festival dell’Economia (Trento

3-6 giugno 2021);

Conferenze e altri eventi simili

16) resta consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili (tra cui ad esempio

dibattiti, presentazioni editoriali ecc.), di cui al punto 12) dell’ordinanza del Presidente della

Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021, purché nel rispetto, limitatamente alle parti in cui

questo sia compatibile, della sezione “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida

per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della

Salute di data 29 maggio 2021 ( All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente

ordinanza), in sostituzione del “Protocollo di sicurezza sul lavoro – Gestione del Rischio

Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro

aderenti” vers. 1 - 24 10 giugno 2020 di cui al punto 22) dell’ordinanza del Presidente della

Provincia del 15 luglio 2020, prot. n. 411120/1, e sempre a condizione che la durata della

conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;

Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo

17) resta confermato quanto previsto ai punti 3), con i relativi allegati ivi citati, e 4) dell’ordinanza

del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021 in merito alla riapertura degli

impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo;

Disposizioni finali

18) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della

medesima e sono valide fino al 31 luglio 2021

IL TESTO INTEGRALE

 

Ordinanza Presidente PAT n. 74 del 31 Maggio 2021 

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