Migranti: Tar, l'Enac non poteva fermare l'aereo della ong
'I fatti svoltisi fuori dall'Italia ed il velivolo è austriaco'
(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'Enac a novembre dello scorso anno non poteva contestare alla ong Pilotes Volontaires di avere indebitamente operato con il suo velivolo Colibrì 2 in attività per l'assistenza ai migranti che attraversano il Mediterraneo centrale. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza. La ong, con sede legale in Francia, aveva fatto ricorso contro il provvedimento con il quale nel novembre 2023 l'Enac, sulla base della ricostruzione della Guardia Costiera sull'attività compiuta l'11 novembre 2023, le aveva contestato di avere "indebitamente operato al di fuori delle regole nazionali e sovranazionali, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone migranti, peraltro non assistite secondo i protocolli vigenti ed approvati dall'Autorità marittima", conseguentemente intimandole "di astenersi dal compimento di ogni ulteriore attività rientranti nell'ambito S.A.R., non escludendosi - in caso di reiterate elusioni di tali indicazioni - l'adozione di misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile". Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato nel merito. Partendo dal fatto che "dalla documentazione agli atti emerge che: i fatti posti a base del provvedimento si sono svolti al di fuori dello spazio aereo italiano; il velivolo della ricorrente è stato registrato in Austria", i giudici hanno ritenuto che "pur essendo l'Enac l'Ente al quale appartengono in astratto le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea, nella fattispecie all'esame si è verificato un caso di carenza del potere prescrittivo in concreto, atteso che quest'ultimo è stato esercitato su un velivolo di nazionalità austriaca durante la navigazione aerea nello spazio aereo sovrastante le acque internazionali". In sostanza, nel caso specifico "l'autorità competente era unicamente quella di bandiera del velivolo, cioè quella austriaca. Appare, pertanto, evidente che l'Enac, in sede di adozione del provvedimento impugnato, abbia decampato dai limiti territoriali della competenza attribuitagli, esercitando in modo scorretto un potere (il potere di vigilanza e di polizia aerea) che in astratto gli spettava nei limiti suindicati. Il provvedimento impugnato, quindi, è viziato da incompetenza". (ANSA).