Sospesi i termini per le agevolazioni prima casa
Sospesi i termini per le agevolazioni prima casa
La disciplina legislativa relativa alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa prevede, in alcuni casi, che il contribuente debba rispettare un certo termine in corrispondenza a determinati eventi per mantenere o fruire dell’agevolazione.
Ad esempio:
- chi acquista la prima casa e non risiede né lavora nel comune dov’è l’abitazione è collocata ha 18 mesi per trasferire la residenza in questo comune;
- ottiene il credito d’imposta chi vende la prima casa e ne compra un’altra entro un anno;
- chi vende la prima casa entro 5 anni dal rogito decade dall’agevolazione se entro un anno non comprerà un’altra casa da destinare alla propria abitazione principale;
- il beneficio prima casa può essere ottenuto da chi non abbia un altra abitazione nel comune in cui è ubicata la casa che intende acquistare o chi non abbia un’altra prima casa anche in un comune diverso ma in questi casi la legge permette di fare un acquisto di prima casa a condizione che entro un anno gli immobili detenuti nel comune o fuori dal comune come prima casa siano venduti.
Ebbene tutti questi termini, che vengono assegnati al contribuente e il cui mancato rispetto determina la decadenza del beneficio, sono stati sospesi dal decreto liquidità (DL 23/2020) per 313 giorni dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
A causa della sospensione se il termine stava già decorrendo si sospende il suo decorso per 313 giorni: alla normale scadenza vanno aggiunti in coda 313 giorni. Se il termine invece ha iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione il termine di un anno o di diciotto mesi inizierà a decorrere dal 31 dicembre 2020. La norma dà respiro ai contribuenti in ordine alla necessità di rispettare i termini che la normativa impone loro considerando gli effetti importanti di rallentamento/blocco del mercato derivanti dalla crisi.