Scuolabus, annullato dal Tar il maxi appalto da 83milioni
Nel mirino dei ricorrenti, in primis, la tempistica
Il bando di gara da oltre 80 milioni di euro per il servizio di trasporto degli scolari è stato annullato perché viola i principi di libera concorrenza. Ne sono convinti i giudici del Tar di Trento, che hanno accolto il ricorso presentato dalla società romana Trotta Bus Service, oltre che da Realitours di Reali Mario, Autoservizi Meridionali e Amp.
Le società avevano puntato il dito contro i paletti fissati da piazza Dante per partecipare alla selezione (dalla mancata divisione in lotti, alla necessità di garantire la disponibilità di 450 mezzi). Requisiti ritenuti anti concorrenziali. Rilievi che i giudici amministrativi - pure respingendo la loro richiesta di risarcimento danni visto che il servizio non è stato avviato - hanno condiviso, ritenendo che la Provincia «abbia ristretto smisuratamente il numero delle imprese che potevano partecipare alla gara, fino al punto da non assicurare una reale concorrenza».
In ballo c’è il più importante appalto del settore dei servizi di trasporto persone tra quelli banditi dalla Provincia. Una gara da 83,7 milioni di euro, per il servizio di scuolabus, della durata di quattro anni: dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019. In campo, fino ad ora, c’era un solo contendente: il Consorzio trentino autonoleggiatori, attuale gestore del servizio, l’unico a presentare l’offerta entro i termini. Nel mirino dei ricorrenti, in primis, la tempistica. Il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2015 (dopo un avviso di preinformazione di febbraio), il 29 sulla Gazzetta della Repubblica italiana e il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 15 giugno 2015.
Dal momento dell’aggiudicazione, che avrebbe potuto essere disposta nel mese di luglio, il vincitore avrebbe avuto «poco più di un mese», rilevano i giudici, per apprestare l’avvio del servizio, operativo dal 1° settembre. Un tempo ristretto anche per predisporre il parco macchine richiesto, ovvero 450 mezzi. «Il concorrente - naturalmente se diverso dal precedente gestore - avrebbe avuto a disposizione il tempo circoscritto entro tutti i termini minimi per svolgere le necessarie verifiche, anche in loco, individuare i partner e gli operatori economici in grado di approntare, se vincitore, un parco di 450 veicoli, e presentare infine un’offerta per il servizio di trasporto speciale posto in gara», si legge nella decisione. Sotto accusa anche la scelta del lotto unico che per le ricorrenti «sarebbe stato impiegato per evitare l’aggiudicazione ad operatori diversi di una parte del servizio e per favorire il gestore uscente che già dispone del parco mezzi necessario all’esecuzione dell’appalto». Una scelta che per i giudici la Provincia non avrebbe saputo motivare in modo adeguato. «Per la prima volta in sede giudiziale la Provincia espone che la scelta del lotto unico è stata dettata da preminenti ragioni di convenienza economica», rilevano i magistrati.
Fattori che hanno portato i giudici ad accogliere il ricorso e annullare il bando, a fronte di una violazione delle norme di concorrenza. Lapidarie le conclusioni dei magistrati: «Ma più di ogni osservazione fin qui svolta, a dimostrare icasticamente l’illegittimità della procedura è il fatto che, ad una gara d’appalto di rilevanza europea, del valore di quasi 84 milioni di euro come è quella di causa, abbia chiesto di partecipare soltanto l’aggiudicatario uscente Consorzio trentino autotrasportatori».