Nicola Ferrante vince la causa per l'indennità La Cisl deve versare 9.907 euro all'ex segretario
Vertenze sindacali e contenziosi sul lavoro, per una vita, sono stati il suo pane quotidiano. Ma questa volta Nicola Ferrante, già segretario generale della Cisl dal 2000 al 2008 - sindacato in cui è stato impegnato dal 1984 - la battaglia l’ha fatta contro il suo ex «datore di lavoro». Ferrante, che nell’agosto 2008 si era dimesso per candidarsi alle elezioni provinciali nelle file dell’Upt, ha infatti promosso una causa di lavoro contro la Cisl.
Oggetto del contendere il mancato versamento dell’indennità di cessazione della carica, una sorta di buona uscita, pari a 9.907 euro. E la corte d’appello di Trento per le controversi sul lavoro, ribaltando la sentenza di primo grado, sul punto ha accolto il suo appello: la Cisl dovrà versare la somma richiesta, con gli interessi, dal giorno di cessazione del rapporto al saldo. Bocciata, invece, la seconda richiesta, relativa al versamento del 50% dei gettoni di presenza percepiti dalla Cisl per la sua partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia del lavoro tra l’1°ottobre 2005 e il 26 marzo 2009 (5.880 euro). «Le sentenze si rispettano - si limita a commentare il segretario generale della Cisl, Lorenzo Pomini - Faremo quanto stabilito dal giudice». La causa di lavoro, promossa attraverso l’avvocato Lorenzo Eccher, riguardava due fronti.
Il primo era appunto quello relativo all’indennità per la cessazione della carica di segretario generale. Un «paracadute» previsto dall’articolo 13 del Regolamento sul trattamento economico e normativo dei dipendenti e finalizzata al reinserimento del dirigente. Alla cessazione della carica elettiva, con almeno 4 anni di attività ininterrotta, il regolamento fissava in sei mensilità il compenso da liquidare, somma da dimezzarsi nel caso in cui il dirigente venisse riammesso al rapporto di lavoro preesistente al mandato oppure instaurasse un nuovo rapporto di lavoro entro due mesi.
Il punto è che, il 31 dicembre 2007, il regolamento in vigore dal 2004 è scaduto e la disciplina nel 2008 è stata modificata. Come? Con altre restrizioni, per cui nulla spetta a chi rientra nel posto di lavoro preesistente al mandato elettivo. Come avvenne per Ferrante. Il giudice di primo grado, accogliendo la tesi del sindacato, aveva respinto il ricorso, visto che la materia era stata disciplinata in modo diverso prima che Ferrante cessasse dalla carica (la decorrenza dei nuovi trattamenti era prevista dal 1° aprile 2008).
La difesa dell’ex segretario generale, però, ha impugnato la sentenza, contestando la possibilità di applicare in modo retroattivo la norma. Tesi accolta dai giudici - presidente Fabio Maione, con Maria Grazia Zattoni e Anna Luisa Terzi - per i quali, in assenza di un accordo fra le parti, non poteva essere modificata in modo unilaterale la disciplina del contratto individuale, applicando una norma retroattiva né potevano essere intaccati diritti già acquisiti. Alla scadenza del regolamento, infatti, Ferrante aveva già maturato il presupposto dei quattro anni di durata ininterrotta dell’incarico elettivo e, dunque, aveva diritto all’indennità. La Cisl dovrà perciò versare 9.907 euro, più gli interessi.
Anche per i giudici di secondo grado, invece, Ferrante, che in merito citava un accordo, non ha diritto a ricevere il 50% dei gettoni versati alla Cisl per la partecipazione ai consigli dell’Agenzia del lavoro. Sul punto il Tribunale ricorda che nemmeno lui li ha mai riconosciuti ad altre persone designate né li ha liquidati per sé da segretario generale. Le spese processuali sono state compensate.