Buoni di servizio, il Tar respinge i «No Vax»
Finisce uno a zero - ma siamo solo al primo round - la partita legale fra la Provincia e i no-vax, che avevano impugnato la delibera con cui piazza Dante ha stabilito che l’uso dei «buoni di servizio» può essere concesso solo a coloro che sono in regola con le vaccinazioni, estendendo dunque l’obbligo anche all’ambito extra scolastico.
I giudici del Tar hanno infatti respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento fatta dall’associazione «Vaccinare informati». Ora, però, i magistrati dovranno pronunciarsi anche nel merito.
Al centro del contenzioso la delibera numero 332 del 2018, nella parte in cui vengono stabilite le modalità di erogazione dei voucher per il triennio 2018/2020. In particolare dove prevede che i soggetti assegnatari dei buoni di servizio, per attivare l’erogazione dei servizi per i quali sono stati concessi, devono - nel caso di minori da 0 a 6 anni - ottemperare a quanto disposto dal decreto legge del 7 giugno 2017, numero 73, convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017, che riguarda le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. Nel mirino poi la parte in cui si stabilisce «che la mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi». La delibera è stata inoltre impugnata in quanto prevede «che l’erogazione dei servizi conciliativi, ancorché non rientranti nello strumento dei Buoni servizi, venga effettuato, per i minori di età da 0 a 6 anni, nel rispetto delle suddette disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria, con sanzioni e penali a carico dell’erogatore dei servizi conciliativi medesimi nel caso in cui non si ottemperi a tale obbligo».
I ricorrenti hanno presentato ricorso anche contro la delibera numero 547 del 9 aprile 2018, nella parte in cui, «disciplinando criteri e modalità per la concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi, impone (per i minori di età da 0 a 6 anni e 364 giorni), tra i requisiti per partecipare a tali soggiorni socio-educativi, l’assolvimento degli obblighi vaccinali».
La Provincia, ritenendo il ricorso infondato, ha deciso di resistere e la palla è dunque passata ai giudici del Tar, che in questa prima fase non hanno accolto la domanda incidentale di sospensione delle delibere che riguardano l’uso degli strumenti di conciliazione famiglia - lavoro.
I giudici rilevano in primis che, con una deliberazione recente (25 maggio 2018), la giunta, in attesa di completare gli accertamenti sulle disposizioni vaccinali, ha sospeso le verifiche in capo ai servizi educativi scolastici fino al 31 agosto. E dunque anche le eventuali conseguenze. Inoltre i giudici rilevano che i ricorrenti non risultano in possesso di «buoni di servizio» che servono per usare i servizi conciliativi e non dimostrano di possedere i requisiti necessari per ottenerli. Dunque, per il Tar la domanda non è supportata da «un interesse concreto e attuale». Le spese sono state compensate.