«Migrante per necessità» Per il giudice non è reato
Era senza permesso di soggiorno, dunque non in regola con la normativa che disciplina l’immigrazione, ma data la «tenuità del fatto» il giudice ha deciso di non procedere nei confronti dell’imputato, un cittadino proveniente da un Paese non comunitario. Nella sentenza viene evidenziato che «un immigrato “clandestino o “irregolare”» è immaginabile che abbia «agito in modo impulsivo e repentino», come reazione ad una situazione di forte difficoltà, anche economica.
Lo straniero era stato fermato e sottoposto ad accertamenti sulla sua identità a Trento, nel gennaio 2014. A quattro anni e mezzo dal controllo, nell’udienza dello scorso giugno il giudice di pace di Pergine Valsugana, Alberto Bertolini, ha emesso la sentenza e, di fatto, sollevato lo straniero da ogni responsabilità nei confronti della legge (è prevista un’ammenda da 5 a 10mila euro). Come è stato rilevato dalle parti - la richiesta del pubblico ministero ha trovato concorde il difensore - benché ci sia una formale violazione delle norme, la condotta tenuta dallo straniero si ritiene «di particolare tenuità se rapportata al danno e al pericolo causato e al grado di responsabilità». Viene infatti sottolineata l’eseguità del danno, con la possibilità di poter agire sul piano amministrativo, nonché l’occasionalità della colpa «in quanto si tratta di un soggetto giunto presumibilmente per la prima volta nel territorio dello Stato». Diversa sarebbe stata la contestazione se lo straniero avesse avuto a suo carico già un provvedimento di espulsione. Il giudice evidenzia anche il ridotto grado di colpevolezza, terza condizioni per la non punibilità del fatto.
L’imputato era giunto da poco in Italia e, per il giudice, la sua condotta irregolare sarebbe da legare ad un’azione impulsiva, alla necessità di allontanarsi dal Paese d’origine per motivi contingenti, per scappare da una condizione di difficoltà. «L’ingresso illegale nel nostro territorio - si legge in sentenza - è caratterizzato dal cosiddetto “dolo d’impeto”, che è l’ipotesi di dolo con minore intensità, caratterizzata dal carattere assolutamente estemporaneo della condotta criminosa». Lo straniero non avrebbe dunque pianificato la sua fuga: la partenza sarebbe una reazione ad un disagio. «È facilmente immaginabile che un immigrato “clandestino” o “irregolare” non abbia operato alcuna pianificazione delinquenziale ma abbia piuttosto agito in modo impulsivo e repentino, sospinto da una situazione contingente venutasi a creare a causa dei disordini nel proprio paese o molto più spesso per sfuggire a una condizione di disagio anche economico». Nelle motivazioni si fa riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale che evidenzia l’articolo 3 della Costituzione sull’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
Rimane tuttavia aperto il dibattito sulla «tenuità del fatto» in merito al reato di immigrazione clandestina. La Cassazione ha infatti accolto nella scorsa primavera il ricorso della Procura generale di Milano contro alcune sentenze del giudice di pace di Como che aveva prosciolto numerosi migranti privi di permesso di soggiorno. Secondo «gli ermellini» nel caso di Como la condotta dei migranti irregolari non è stata «per nulla occasionale».