Il camion della pubblicità distrae gli automobilisti: arriva la multa
La pubblicità, si dice, è l’anima del commercio ed è fatta per essere guardata, ma in certi casi può costare cara. Ne sa qualcosa la società titolare di un camion vela pubblicitario, che ha rimediato una multa di 422 euro per avere lasciato il veicolo parcheggiato 24 ore in un punto in cui poteva «distrarre» gli automobilisti e, dunque, rappresentare un pericolo.
A nulla è valso il ricorso al giudice di pace per farsi annullare la sanzione: il magistrato ha infatti dato ragione agli agenti della polizia locale che hanno elevato il verbale.
La vicenda è successa in Valsugana, a Pergine per l’esattezza, la scorsa primavera. Il camion vela era posizionato vicino al centro commerciale, tra via Tamarisi e via Dante, all’interno di un’area privata. Il 27 marzo la polizia locale Alta Valsugana ha notificato alla società titolare del mezzo la violazione dell’articolo 23 del codice della strada, commi 1 e 11 (pubblicità sulle strade e sui veicoli), poiché il conducente aveva posizionato il mezzo sull’incrocio.
Il camion vela, che reclamizzava un’attività commerciale, secondo quanto rilevato dagli agenti, era infatti visibile dai veicoli in transito, «distraendo l’attenzione degli utenti della strada, con pericolo per la sicurezza della circolazione». Il mezzo, al momento dell’accertamento, era parcheggiato da 24 ore: la norma consente uno «stop» massimo di 48 ore, ma la sosta di questi mezzi deve rispettare regole precise. In questo caso, secondo gli agenti, il camion vela - ben visibile dalle auto che percorrevano una strada molto trafficata - avrebbe potuto rappresentare una fonte di pericolo.
Il codice della strada, come ricorda il giudice, prevede che «lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione».
Secondo la legge, inoltre, questi impianti «non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento».
In questo caso, secondo il giudice Alberto Bertolini, il veicolo nella posizione in cui si trovava in sosta, sebbene su un’area probabilmente privata, visibilissimo dalla strada, «poteva creare distrazione agli utenti della strada e di conseguenza creare pericolo per la circolazione a causa della distrazione che induce negli utenti». Morale? Ricorso respinto e multa da 422 euro da pagare.