Obbligo di seggiolino antiabbandono parte la corsa all'acquisto ma che caratteristiche deve avere?

di Gigi Zoppello

È entrato in vigore da oggi (7 novembre 2019) l’obbligo per i dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Ma non è facile per i genitori decidere quale modello comprare, o se basti un semplice “dispositivo” da aggiungere al seggiolino esistente.

Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Nei prossimi giorni verrà approvato il Decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo.

Molti sono oggi i genitori che si chiedono quali siano i modelli omologati, e se basti acquistare un semplice «sensore» da aggiungere ai vecchi seggiolini. In realtà la risposta non è semplice, poiché il nuovo articolo del Codice della Strada non prevede che il dispositivo sia omologato, ma solo che il costruttore dichiari la conformità e la mostri «su richiesta». Quindi, può anche non essere allegata ai fogli di istruzione.

A disciplinare il tutto è il “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”. Ma cosa dice esattamente?

La validità del dispositivo è normata dall’ articolo 3 (Caratteristiche generali), che recita:

1. II dispositivo antiabbandono può essere: a)integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; b)una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; e) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Art. 4 (Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali) Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato A, punto 1, al presente regolamento.

Art. 5 (Obblighi per il fabbricante)

1.Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell’articolo 4. II fabbricante redìge la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato.

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all’articolo 4. 3.Per il dispositivo di cui all’articolo 3, lettera e), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.

4. Ai fini di cui all’artìcolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all’artìcolo 4.

5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa dì armonizzazione dell’Unione.

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali.

1. Caratteristiche funzionali essenziali:
a) II dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;

d)nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali a)II dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori; b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

IL TESTO COMPLETO DEL REGOLAMENTO 

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