Assegno unico, risolto il problema del «cumulo» con il Reddito di Cittadinanza: ecco le novità e come presentare la domanda
In Trentino ne usufruiscono 38 mila famiglie, per una spesa di 75 milioni di euro all’anno: da oggi procedure più semplici, le modalità e il calcolo
TRENTO. Approvate dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli, alcune modifiche alla Disciplina dell'Assegno Unico , a valere sulle domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Le novità hanno come principale obiettivo la semplificazione dei rapporti con il cittadino, in particolare per quanto riguarda la compatibilità dell'Assegno con il Reddito di Cittadinanza, nonché il sostegno delle famiglie con figli minori (con l'erogazione integrale della quota B1) e del lavoro femminile (con un aumento della franchigia per i redditi da esso generati, sul reddito totale del nucleo familiare). Si gettano inoltre con il provvedimento appena approvato le premesse per l'introduzione della carta acquisiti.
Si ricorda che alle domande presentate con riferimento agli anni precedenti continua ad applicarsi la precedente disciplina.
L'Assegno Unico provinciale è, come noto, lo strumento principale con il quale la Provincia autonoma di Trento interviene a sostegno delle famiglie. In vigore dal 2018, prevede le seguenti quote, finalizzate al perseguimento di obiettivi diversi: Quota A, contrasto alla povertà (sostegno al reddito); Quota B1, mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli minori; Quota B3, sostegno ai nuclei con componenti invalidi civili, ciechi e sordi; Quota C, a sostegno alla natalità. La domanda decorre di norma dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, e prevede l'esame delle dichiarazioni Icef del nucleo familiare.
Nel 2020 si contano 38.000 famiglie destinatarie di almeno una quota dell'Assegno, per una spesa complessiva di 73 milioni di euro.
Rispetto alla disciplina in vigore per l'anno 2020, le innovazioni introdotte con la delibera odierna per la generalità dei soggetti richiedenti (da non confondersi con quelle relative ai cosiddetti "Ristori", oggetto di una precedente decisione della Giunta) sono le seguenti:
- l'inserimento della domanda per l'Assegno di Natalità nella domanda di Assegno Unico, per semplificare gli adempimenti amministrativi e per consentirne l'erogazione congiunta;
- l'innalzamento da 4.000,00 euro a 6.000,00 della franchigia per lavoro femminile, prevista per il calcolo dell'indicatore Icef per l'accesso alle quote B1 (figli) e B3 (invalidi) e alla quota C (natalità);
- viene confermata la sospensione della quota B1 condizionata, legata all'uso della mensa scolastica e del trasporto pubblico da parte dei figli in età scolare. Pertanto alle famiglie sarà erogata la quota B per intero;
- è stata eliminata la maggiorazione della quota B1 per il sostegno alle attività sportive dei figli in quanto un intervento analogo, gestito dagli enti locali e dalla Agenzia per la famiglie, partirà il 1° aprile;
Per quanto riguarda la cumulabilità con il Reddito di Cittadinanza si propongono delle semplificazioni:
- viene calcolata in automatico una stima del reddito di cittadinanza da portare in detrazione della quota A ("sostegno al reddito"). Il cittadino che percepisce il Reddito di Cittadinanza o che ne è stato escluso, può rettificare l'importo stimato e aggiornare la decurtazione automatica;
- viene meno pertanto l'obbligo di presentare la domanda di Reddito di Cittadinanza e la sospensione dell'erogazione della quota A disposta in attesa che il cittadino ottemperi a tali obblighi;
- rimane fermo per l'Agenzia l'obbligo di effettuare periodiche verifiche sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo dell'INPS;
- viene prevista la possibilità di erogare parte o tutto l'Assegno Unico nel corso del prossimo periodo di riferimento (1° luglio 2021 – 30 giugno 2020).
E' prevista l'attivazione della carta Acquisti nel periodo di riferimento, sia per la Quota A sia per le quote B1 e B3.