Multato, si difende: «Non avevo in mano lo smartphone ma il portafogli». Però il giudice non gli crede
Confermato il verbale della polizia locale, respinto il ricorso di un automobilista della val di Non sanzionato per di 165 euro e cinque punti in meno sulla patente. Il giudice conferma la piena validità dell'accertamento come prova e sottolinea che anche estrarre dalla tasca il portafogli è un'«attività pericolosa alla guida»
TRENTO. Ricostruzioni approssimative e scuse talvolta banali se ne sono sentite parecchie nelle aule dei tribunali negli ultimi anni. Specie quando si tratta di violazioni al Codice della strada, i ricorsi sono numerosi e anche “originali”.
Senza nulla togliere agli automobilisti che a ragione si rivolgono alla giustizia per errori in buona fede o sviste da parte degli agenti accertatori, alcune persone “tentano” la via del ricorso anche senza una evidenza delle prove a proprio favore.
È il caso del conducente che nel novembre del 2022 è stato multato dalla polizia locale dell’Alta val di Non perché guidava con lo smartphone in mano: sanzione di 165 euro e cinque punti in meno sulla patente, come previsto dal Codice della strada.
L’automobilista ha deciso di non pagare e, pochi giorni dopo, ha presentato ricorso al giudice di pace di Cles sostenendo questo: gli agenti avrebbero frainteso un suo gesto, perché in mano non aveva il cellulare bensì il portafogli che aveva preso dalla tasca posteriore dei pantaloni.
Pensava di “salvarsi”, invece il ricorso è stato respinto in quanto per il giudice la sua azione, non provata, è «attività comunque pericolosa alla guida». Nella sentenza viene ricordato che spetta all’amministrazione dimostrare la fondatezza della sanzione comminata e che l’automobilista da parte sua deve provare le ragioni che sostengono il ricorso.
«Il fatto che il ricorrente avesse un telefono tipo smartphone nella mano destra durante la guida deve ritenersi provato, essendo un fatto attestato nel verbale stesso di accertamento come avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti; fatto che gode di piena prova, fino a querela di falso - evidenzia il giudice - Del tutto irrilevante, quindi, quanto asserito dal ricorrente ove afferma di aver tolto dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio (attività comunque pericolosa alla guida)».
Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi viene respinto, con la conseguente conferma del verbale di contestazione, ossia multa e punti defalcati dalla patente.