Sanità / Giustizia

Il licenziamento di Tateo alla Consulta: sui calcoli del risarcimento “una rilevante differenza”

Tutto nasce dalla divergenza del calcolo sull'indennità risarcitoria presentato dal legale del medico, pari a 276.485,31 euro lordo Irpef, rispetto all'importo avanzato dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Apss, ossia 162.677,32 euro lordo Irpef. «Una rilevante differenza» evidenzia il giudice. Oltre 100mila euro

IL PODCAST Sara Pedri, una storia sospesa

TRENTO. Arriva all'attenzione della Corte costituzionale il risarcimento che l'Azienda sanitaria provinciale deve versare all'ex primario di ginecologia del Santa Chiara Saverio Tateo per l'illegittimo licenziamento. A sottoporre il caso all'attenzione della Consulta è il giudice Giorgio Flaim, che con un colpo di scena avvenuto nel giorno in cui si attendeva la decisione finale sull'importo ha sollevato la questione, avanzando il dubbio di legittimità costituzionale di un articolo che riguarda le norme sull'ordinamento del lavoro pubblico (numero 63 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001).

Tutto nasce dalla divergenza del calcolo sull'indennità risarcitoria presentato dal legale del medico, pari a 276.485,31 euro lordo Irpef, rispetto all'importo avanzato dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Apss, ossia 162.677,32 euro lordo Irpef. «Una rilevante differenza» evidenzia il giudice. Oltre 100mila euro.

Sia l'Azienda sanitaria che il dottor Tateo hanno esposto con trasparenza il ragionamento che porta a cifre così lontane: la prima ha valutato l'indennità risarcitoria secondo il parametro della retribuzione di riferimento per il calcolo del premio di servizio (con esclusione di emolumenti come l'indennità di incarico di direttore di struttura complessa e la retribuzione di risultato) e in base alle note dell'Inps, mentre il primario ha tenuto conto del parametro della retribuzione per il calcolo del Tfr, il trattamento di fine rapporto.

Nell'ordinanza il giudice evidenzia che il risarcimento per un illecito licenziamento ha il fine di attribuire al lavoratore quanto avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare.

Il riferimento è all'ultima retribuzione globale. Ma la differenza dei calcoli dell'Apss e del medico suscita «gravi dubbi in ordine all'idoneità dell'indennità risarcitoria dei danni» così come prevista dalla normativa: non è coerente con il principio di uguaglianza attribuire ad un lavoratore licenziato illegittimamente (lavoratore con emolumento di fine servizio costituito dall'indennità premio di servizio) un risarcimento «di gran lunga inferiore» rispetto a quello spettante ad un lavoratore il cui emolumento di fine servizio sia costituito dal trattamento di fine rapporto.

Appare dunque «rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale» dell'articolo 63 comma 2, nella parte in cui si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

Intanto il dottor Tateo ha già ricevuto il bonifico dell'Azienda sanitaria per un importo di 125.261 euro, pari a 24 mesi di stipendio più gli interessi dal giorno in cui l'Apss ha chiuso il rapporto di lavoro, 19 ottobre 2021, al 18 ottobre 2023, quando è stato disposto il reintegro del primario nel reparto di ginecologia ed ostetricia del Santa Chiara.

Se la somma è corretta o se l'Apss dovrà aggiungere altro denaro non sarà deciso a breve: dovranno infatti confrontarsi i giudici della Corte costituzionale su quanto evidenziato dal giudice Flaim e poi la palla tornerà al tribunale di Trento.

Se la Consulta dovesse ritenere incostituzionale la norma, le conseguenze erariali si amplierebbero a decine e decine di altri casi. Intanto è alle battute finali il processo per maltrattamenti in corsia che vede imputati l'ex primario e l'allora sua vice Liliana Mereu. La sentenza è attesa a fine mese. La procura ha chiesto per entrambi la condanna a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.

comments powered by Disqus