Danni da fauna, meno risarcimenti
Saranno accettate le domande sopra i 1.000 o i 2.000 euro
Aumenta il limite minimo dei danni oltre il quale si può presentare domanda alla Provincia. La giunta provinciale ha infatti approvato ieri, su proposta dell'assessore all'agricoltura Michele Dallapiccola, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi dovuti per i danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince) alle colture agricole nonché dei contributi previsti per gli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole. «Prossimamente, con un'altra delibera - annuncia Dallapiccola - provvederemo ad approvare anche i criteri relativamente ai danni prodotti dai grandi predatori quali orso, lupo e lince».
La delibera dà parziale attuazione all'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, numero 24 «Legge provinciale sulla caccia». Per quanto riguarda gli indennizzi dei danni causati in particolare dagli ungulati, sono ritenuti agevolabili i danni alle coltivazioni agricole, esclusi quelli causati da avifauna. Non sono corrisposti indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico e alla pescicoltura. L'importo minimo ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a 2.000 euro per frutteti e vigneti o a 1.000 euro per tutte le altre colture. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dal manifestarsi del danno. Gli indennizzi sono pari al 70% del danno accertato dal servizio provinciale competente in materia di agricoltura.
Iniziative di prevenzione. Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno. Sono beneficiari delle provvidenze gli agricoltori dotati di partita IVA agricola; forme associative tra imprese agricole nell'ottica di un approccio collettivo, tra cui i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo, le reti di imprese. L'importo minimo ammesso a finanziamento non potrà essere inferiore a 2.000 euro. E' stabilito il limite massimo di spesa ammessa ad agevolazione in 50.000 euro, elevato a 150.000 euro per domande presentate da forme associative di almeno tre imprese.
Sono stabiliti i seguenti livelli agevolativi: per le forme associative di imprese (nell'ottica di approccio collettivo) la percentuale dell'agevolazione è stabilita al 60%; per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni alla data della domanda, beneficiari del premio di insediamento ed insediati da meno di 5 anni la percentuale dell'agevolazione è fissata al 50%; per altre imprese agricole la percentuale è stabilita al 40%.