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Emmeci Group, cioè le Funivie di Campiglio, cambia lo statuto e la sede. Ma perché?

Le modifiche («formali» o «sostanziali»?) approdano al consiglio comunale di Pinzolo. Fra le novità l’allungamento all’anno 2100 e la possibilità di trasmissione delle azioni in caso di morte

di Giuliano Beltrami

PINZOLO. Recentemente il Consiglio comunale di Pinzolo (per ora risulta essere l'unico) ha approvato le modifiche allo statuto di Emmeci Group, la società per azioni che possiede la maggioranza della Società funivie Madonna di Campiglio, nata nel dicembre del 1999 proprio per controllare le funivie campigliane, il cui profumo in quel tempo aveva fatto venire l'acquolina in bocca al boss delle funivie solandre Ernesto Bertoli.

Per sommi numeri, circa 500 soci con 437.000 azioni. Questa è Emmeci, presieduta da Marcello Andreolli (che si porta elegantemente i suoi 87 anni) e governata (senza nulla togliere ad Andreolli) da Sergio Collini, indiscusso "dominus" della spa Funivie Campiglio.

Quando senti che si cambia uno statuto ti punge subito l'ago della curiosità. Anche perché voci sussurravano che la modifica sarebbe stata messa all'ordine del giorno della recente Assemblea, cosa non avvenuta.

Alla domanda sul perché, sorride Michele Cereghini, il sindaco che ha portato il nuovo statuto in Consiglio comunale: «Modifiche formali. Io mi sono portato avanti, ma non c'è niente di particolare: adeguamenti normativi. Le modifiche verranno portate in Assemblea Emmeci più avanti».

Beh, intanto la sede arriva proprio a Pinzolo. «A Madonna di Campiglio - precisa Cereghini - nella sede delle Funivie». Motivo? Finora era a Preore, domiciliata presso il commercialista Trentini, che però adesso ha deciso di fare un favore all'età che avanza e si è defilato.

A proposito di età, avanza anche quella di Emmeci, alla quale però viene dato un tocco di immortalità: la durata, infatti, viene allungata dal 2050 al 2100. Come si dice? Spazio ai posteri.

Ma non sarà questo il succo. E a leggere lo statuto le modifiche principali sembrano essere confinate nell'articolo 11, che parla delle azioni. E quando parli di azioni inevitabilmente tocchi gli eventuali passaggi di mano. E a proposito di passaggi, viene inserita la frase secondo cui le azioni «sono liberamente trasferibili per successione mortis causa».

Verrebbe da dire, passaggio fondamentale, considerato l'allungamento della durata della società. Facendo le opportune corna, abbandoneranno la felicità terrena i soci attuali, anche i più giovani, prima della società.

Veniamo al trasferimento delle azioni. Par di capire che nel caso un socio le voglia offrire a non soci e uno o più soci intendano esercitare il diritto di prelazione (diritto esercitato in passato più di una volta), se il trasferimento avviene con denaro e chi esercita non concorda con il prezzo indicato può fare scattare l'arbitrato.

Per contro, se il trasferimento avviene senza denaro (permuta o donazione), prima della modifica si andava sempre all'arbitrato. Dopo la modifica solo se le parti non vanno d'accordo. Ma se vanno d'accordo, ci si può veder trasferire le azioni (per donazione o permuta) semplicemente senza problemi e senza il controllo superiore di un arbitro.

La successione, tramite permuta o donazione, ossia tutto ciò che non ha un corrispettivo in denaro, può funzionare per bypassare gli argini del sindacato? In altre parole, si supera quella che un tempo era pensata come una società blindata? Domande.

Concludendo, in caso di mancato accordo ci si affiderà ad un arbitratore «designato su impulso della parte più diligente da parte dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove ha sede la società». Tradotto, l'Ordine provinciale dei dottori commercialisti. Resta ancora un dubbio: sono modifiche formali o sostanziali?

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