Pesticidi vicino all'asilo Assolto l'agricoltore
Assolto perché il fatto non sussiste. Con una sentenza che sarà sicuramente utilizzata anche in futuro, qualora qualche altro agricoltore dovesse essere rinviato a giudizio per «getto di cose o sostanze pericolose» (art. 674 del codice penale), il giudice Guglielmo Avolio ha restituito tranquillità a Ezio Damaggio.
L’uomo, titolare di un’azienda agricola di Nave San Rocco, era stato accusato di aver sparso «in plurime occasioni, sui fondi agricoli di proprietà, prodotti fitosanitari» che avevano raggiunto la vicina scuola materna, molestando dunque i bambini e le maestre nei periodi di irrorazione compresi tra la primavera del 2012 e quella del 2014.
Il caso era partito dall’esposto di una mamma, Melissa Andreotti, poi sostenuta dall’associazione «Lo scudo». La denuncia aveva dato il via a un’indagine approfondita, contrassegnata dalla posa di fototrappole per 58 giornate di controllo e dai rilievi effettuati dalla Polizia municipale in altre 13 giornate. Poi erano state sentite maestre e personale della scuola materna e attivata una consulenza tecnica d’ufficio.
L’inchiesta non ha però lasciato molto spazio a una condanna: scrive infatti il giudice Avolio che «dalle dichiarazioni rilasciate dalle dipendenti della scuola dell’infanzia, è emerso che forse in una sola occasione sono state rilevate immissioni nei pressi della scuola, ma in nessun caso le stesse sono state descritte come intollerabili, né si è stati in grado di attribuirle con certezza a Damaggio».
Inoltre, la consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato che «nessuno dei prodotti utilizzati dall’azienda agricola di Damaggio presenta effetti collaterali simili a quelli lamentati da alcuni genitori e che in ogni caso gli stessi possono verificarsi solo a fronte di contatti prolungati e in quantità elevate, non per mera inalazione».
Quanto al Comune di Nave S. Rocco, «ha attuato i regolamenti che ha ritenuto opportuni, e che forse, almeno all’epoca, non brillavano per rigore e precisione; ma ciò non può essere ascritto all’imputato», che per altro non aveva mai violato i regolamenti e gli orari dettati dagli stessi.
Inoltre, la sentenza dice che non sono state neppure rilevate «immissioni eccedenti la normale tollerabilità riconducibili allo schema della previsione punitiva inizialmente evocata dal pm», che poi ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.
E questo anche perché l’art. 674 del codice penale richiede, ricorda il giudice Avolio, la «quotidianità della condotta illecita atta a turbare il modo di vivere». Disturbo quotidiano e regolare per l’appunto non rilevato mai neppure dalle maestre sentite, mentre i pochi odori tipici dei trattamenti sentiti - vista la variabilità dei venti nella zona - avrebbero potuto provenire anche da altre aziende agricole dei dintorni.