Fondo, sindaco condannato dalla Corte dei Conti
Il sindaco Daniele Graziadei è stato condannato a pagare 1.200 euro per «risarcire il danno erariale» provocato al Comune. Lo stabilisce la sentenza del giudizio 4191 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, al termine del dibattimento nel quale il primo cittadino non si è presentato ed è stato quindi dichiarato «contumace».
La vicenda risale al gennaio 2016, quando l’Amministrazione comunale trasmetteva agli uffici della Procura la delibera n. 62/2015 del Consiglio comunale, avente ad oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 3.595,20 in esecuzione della sentenza n. 503 del 4 dicembre 2015 del Tar di Trento. Il Tar aveva infatti annullato l’ordinanza del sindaco Graziadei n. 39 del 3/9/2015 di demolizione di un manufatto di legno adiacente ad una proprietà privata, ritenendola illegittima, e condannava il Comune al pagamento delle spese legali in favore della parte vittoriosa.
Il Pubblico Ministero, «ravvisando l’esistenza di un danno erariale indiretto corrispondente all’esborso di denaro pubblico per spese di lite rifuse dall’Amministrazione e l’imputabilità del nocumento per le casse comunali al sindaco Graziadei, notificava allo stesso l’invito a dedurre. Ritenendone infondate le controdeduzioni ne ha, poi, chiesto la condanna al pagamento dell’importo di euro 3.595,20 contestandogli di aver colpevolmente posto in essere un comportamento dapprima commissivo (ordinanza di demolizione) e poi omissivo (mancato annullamento del provvedimento palesemente illegittimo), fondato sull’evidente superficialità ed erroneità dell’istruttoria compiuta dagli Uffici comunali a seguito della quale era prevedibile la soccombenza in giudizio dell’Amministrazione».
Rileva la Corte dei Conti che «Il convenuto Graziadei Daniele, ritualmente evocato in causa dal Pubblico Ministero, non si è costituito in giudizio».
Il Collegio ha ravvisato nel comportamento del sindaco «tutti gli elementi che concorrono ad integrare la responsabilità amministrativa del convenuto, ovvero il danno pubblico, la colpa grave ed il nesso di causalità fra l’evento dannoso e la condotta antigiuridica posta in essere nell’ambito di un rapporto di servizio con l’Amministrazione».
Non si è teneri con il Comune: «Giova rilevare che il Tar di Treno ha ritenuto viziato il provvedimento sindacale per “falsa rappresentazione della realtà e difetto di istruttoria”, sull’accertato presupposto che il manufatto oggetto della demolizione (un capanno di legno di m. 1,65 x 3, e h m. 2,20, aderente alla casa di proprietà della ricorrente) fosse “collocato in un’area prossima ma non unita alla sede stradale, per il cospicuo dislivello con la stessa, sì da escluderne la funzione pertinenziale alla strada medesima». La sentenza del Giudice amministrativo ha evidenziato come la stessa ordinanza sindacale di demolizione risultasse contraddittoria a tal riguardo.
Il sindaco rischiava di dover pagare più di 3 mila euro; ma la Corte dei Conti alla fine rileva «il concorso virtuale dei responsabili dell’Ufficio tecnico che hanno espletato l’istruttoria sulla quale si è fondata l’illegittima ordinanza sindacale. Alla luce delle circostanze di causa e delle motivazioni sopra esposte, va, conclusivamente, disposta la condanna del sig. Graziadei Daniele al pagamento, in favore del Comune di Fondo, della somma liquidata in via equitativa di euro 1.200». Più le spese di giudizio.