Non ha pagato Equitalia Gli pignorano l'automobile

di Nicola Guarnieri

Non ha pagato la cartelle esattoriali di Equitalia e alla fine si è trovato con un conto salato da saldare (8.488,69 euro) ma soprattutto con la macchina che usa per lavoro sottoposta a fermo amministrativo e dunque impossibilitata, da un punto di vista legale, a circolare. Del provvedimento, però, l’automobilista si è accorto solo durante un controllo dei carabinieri.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia che, controllando i canonici documenti di vettura e di guida, si è accorta che quel veicolo non avrebbe dovuto trovarsi lì ma lasciato a motore spento in garage. E ovviamente è scattata la multa di oltre mille euro e la confisca del mezzo. Troppo per non cercare una soluzione. E così ha fatto, rivolgendosi al giudice di pace per farsi cancellare quella contravvenzione pesante e, già che c’era, per cercare di annullare il fermo della macchina disposto da Equitalia.

La dottoressa Paola Facchini, nonostante l’opposizione di forze dell’ordine e dell’ente di riscossione, ha dato ragione al cittadino cancellando la supermulta e dichiarando illegittimo il fermo amministrativo della sua vettura. Ma perché P. E. si è trovato appiedato? Perché, come detto, aveva accumulato «debiti» con Equitalia. Che, per altro, aveva accolto la sua richiesta di rateizzare il conto salato. Peccato, però, che l’uomo, dopo aver versato alcune delle 72 rate, ha sospeso per alcuni mesi (nove in verità) il pagamento per un momentaneo momento di difficoltà economica. Tant’è che, appena incassato alcune fatture per dei lavori eseguiti, ha ripreso a onorare il proprio debito con lo Stato. La frittata era fatta.

Perché Equitalia, senza avvisarlo, ha disposto d’ufficio lo stop coatto della macchina che, a quel punto, non poteva più circolare pena una salasso da nababbi e la confisca. Proprio per questo si è rivolto al magistrato del Follone contestando l’illegittimità del provvedimento visto che era in atto un piano di rateizzazione. E poi stoppare l’auto significava impedirgli di lavorare. Per contro, l’agente di riscossione ha ricordato in aula che aveva notiziato il debitore, all’atto dell’accordo di parcelizzazione del pagamento, che in caso di mancato versamento di otto rate sarebbe scattato automaticamente il fermo dell’auto senza alcuna comunicazione.


«Per l’avvio della procedura di fermo, - ha sentenziato il giudice Paola Facchini - la corte di cassazione a sezioni unite ha affermato che tali provvedimenti devono essere preceduti da una comunicazione del soggetto abilitato alla riscossione». Il magistrato ricorda poi che, nel piano di rateizzazione, «si avvisa il debitore che in caso di omesso pagamento di 8 rate si potrà procedere alla riscossione per l’intero importo. In base a tale accordo l’automobilista era stato messo nelle condizioni di sapere che, considerate le poche rate pagate, l’agente di riscossione poteva iniziare in qualunque momento una procedura per la riscossione forzata del credito ma doveva in ogni modo essere messo al corrente.

Ciò in base al principio di buona comunicazione, collaborazione e buona fede espressi nello Statuto del Contribuente. Considerato che l’imposizione del fermo dell’autovettura, la cui successiva esecuzione a distanza di più di un anno non era ancora iniziata, determina non solo la possibilità di vedersi sottratta la proprietà del bene con vendita forzosa ma implica l’indisponibilità del bene e la possibilità di incorrere in gravi sanzioni amministrative, appare evidente che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di fermo ha reso invalido il procedimento e l’atto di iscrizione successivo. Conseguentemente deve ritenersi annullabile anche il verbale di contravvenzione elevato dai carabinieri perché basato su un atto illegittimo».

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