Multe per le soste prolungate. Giacomoni: «Vanno pagate»
Addio alle multe sugli stalli blu, in caso di sosta prolungata oltre la scadenza del ticket: in questi giorni, la notizia, clamorosa, era circolata accolta da un comprensibile entusiasmo. Destinato, tuttavia, a scemare come quello per un gol della propria squadra del cuore, con il guardalinee che segnala il fuorigioco: l'ingrato compito di interpretare il ruolo del «perfido» assistente di linea, spetta al comandante della polizia locale del capoluogo, Lino Giacomoni, che ha spiegato come le contravvenzioni non si fermeranno: «Noi le multe continueremo a farle»
Addio alle multe sugli stalli blu, in caso di sosta prolungata oltre la scadenza del ticket: in questi giorni, la notizia, clamorosa, era circolata accolta da un comprensibile entusiasmo.
Destinato, tuttavia, a scemare come quello per un gol della propria squadra del cuore, con il guardalinee che segnala il fuorigioco: l'ingrato compito di interpretare il ruolo del «perfido» assistente di linea, spetta al comandante della polizia locale del capoluogo, Lino Giacomoni, che ha spiegato come le contravvenzioni non si fermeranno: «Noi le multe continueremo a farle».
Ma andiamo con ordine. Tutto è partito dal Ministero dei trasporti, che ha reso noto un proprio parere al riguardo, ribadendo quanto già espresso nel 2010 (protocollo 25783 del 22 marzo di quattro anni fa): «A parere di questo ufficio - scriveva il direttore generale Sergio Dondolini - in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute (relative alla tariffa per il periodo dopo la scadenza, ndr) non è giustificabile la sanzione di cui all'articolo 7 comma 15 del Codice della strada, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario».
Insomma, in parole più semplici, nel caso delle cosiddette strisce blu, di fronte ad un'auto in sosta oltre il periodo per cui l'automobilista ha pagato, i Comuni o le società concessionarie non possono elevare sanzioni, ma unicamente recuperare «le ulteriori somme dovute».
Una bella differenza, tra i 41 euro di sanzione che si devono pagare a Trento, e gli eventuali 20, 40, 60 centesimi o pochi euro di tariffa ulteriore, a cui spesso gli automobilisti multati hanno pensato con rimpianto, una volta scorto il foglietto sul parabrezza.
Si tratterebbe di un'autentica rivoluzione, ma che non avverrà: «Trento applica, in caso di pagamento omesso o insufficiente sugli stalli di sosta a pagamento, proprio la disposizione dell'art. 7 comma 14 del Codice, quella che secondo il Ministero non sarebbe applicabile, e che prevede una sanzione di 41 euro. Il Ministero dei trasporti ha esternato in più di un parere il proprio pensiero, lasciando in verità alquanto perplessi gli addetti ai lavori. Trento non aderisce, pertanto, alla tesi contrattualistica del Ministero e non ha mai perduto, sul punto, alcun ricorso innanzi al Giudice di Pace».
La posizione di Giacomoni non si spiega unicamente nella natura non vincolante dei pareri ministeriali, ma anche in una diversità interpretativa. Se, infatti, il Ministero ritiene che il Codice ponga unicamente vincoli contrattualistici (paga la differenza), Giacomoni spiega che «quello che muove il legislatore a disporre la possibilità di pretendere un pagamento per la sosta nelle Città, non può essere il business - il che giustificherebbe la visione contrattualistica - bensì l'esigenza di incentivare la rotazione nell'utilizzo delle soste, contrastando la sosta parassitaria e incentivando la sosta di residenti e titolari di interessi economici delle zone interessate». Le. Po.