Lotta alla zanzara tigre, arriva l’ordinanza di Ianeselli: obbligo di evitare ristagni d’acqua. Se non lo fate sarete multati
Stavolta tra le motivazioni alla base del provvedimento c’è anche il grande aumento a livello internazionale dei casi di febbre dengue (due sono stati rilevati anche in Trentino), trasmessa proprio dalla zanzara tigre, che dunque in alcuni casi può costituire non solo un fastidio, ma anche un problema sanitario
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TRENTO. Il sindaco di Trento ha firmato anche quest’anno un’ordinanza che mira a prevenire la proliferazione delle zanzare, sempre più diffuse sul territorio cittadino a causa dell’aumento delle temperature e dell’umidità soprattutto nei mesi da maggio a ottobre. Stavolta tra le motivazioni alla base del provvedimento c’è anche il grande aumento a livello internazionale dei casi di febbre dengue (due sono stati rilevati anche in Trentino), trasmessa proprio dalla zanzara tigre, che dunque in alcuni casi può costituire non solo un fastidio, ma anche un problema sanitario. Il fenomeno è già ben conosciuto in altre zone d’Italia, per esempio in Pianura Padana già alle prese dagli anni scorsi con la diffusione di virus tropicali come Chikungunya, Dengue e Zika, veicolati proprio dalle zanzare.
Per contenere l’infestazione, l’Amministrazione comunale ha intrapreso una campagna di prevenzione con trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche. Perché gli interventi siano efficaci è richiesta la collaborazione dei cittadini che, come previsto dall’ordinanza, nel periodo compreso tra il 3 giugno e il 31 ottobre, dovranno adottare una serie di precauzioni. Ecco le principali:
- evitare qualsiasi tipo di ristagno d’acqua nelle piscine abbandonate, nelle vasche e nei depositi di qualsiasi tipo per evitare l’infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre
- non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi tipologia, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini condominiali, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni e delle proprietà private, dove possa raccogliersi l’acqua piovana
- svuotare sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc. procedendo giornalmente alla loro pulizia con lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l’acqua presente direttamente sul terreno e non in caditoie o tombini
- introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) o provvedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali
- ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana presenti in giardini e cortili.
Chi ha un orto dovrà privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l’uso. Eventuali contenitori di acqua inamovibili andranno coperti. I proprietari o responsabili di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, soprattutto le attività di rottamazione e stoccaggio di copertoni e materiali di recupero, dovranno svuotare completamente dall’acqua gli pneumatici, disporli a piramide e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti.
Le aziende agricole dovranno curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti per evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
All’interno dei cimiteri dovranno essere evitati ristagni d’acqua. L’acqua dei vasi portafiori dovrà essere trattata con prodotti larvicidi. I contenitori utilizzati per l’annaffiatura andranno sistemati in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche. Particolare cura dovrà essere riservata a lavatoi, fontane, vasche, laghetti ornamentali per evitare ristagni. Gli obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali fissi o mobili.
Se all’interno di aree di proprietà privata si riscontra una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, a interventi di disinfestazione.
La responsabilità per eventuali inadempienze è di chi ha titolo per disporre legittimamente del luogo in cui sono state riscontrate. In caso di inosservanza, se a seguito di formale contestazione gli interessati non si mettono in regola entro 24 ore, l’Amministrazione Comunale interverrà d’ufficio con rivalsa delle spese. Come da regolamento, è prevista inoltre una sanzione amministrativa da 89 a 538 euro.