La roulotte correva troppo sulla Valsugana, la multa arrivata dopo un anno e mezzo
Il verbale per un'infrazione sulla statale 47 è stato annullato. L’automobilista non ha contestato la sanzione (nei ricorsi c’è anche chi solleva il dubbio su una presunta non omologazione dei dispositivi), ma i tempi
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GRIGNO. L’autovelox ha fotografato il passaggio dell’auto che trainava una roulotte ad una velocità superiore a quanto stabilito in quel punto della statale della Valsugana, all’altezza di Grigno in direzione Trento: 87 chilometri orari su un limite che per la categoria del veicolo si ferma a 70. Calcolando la tolleranza di legge, il mezzo procedeva ad una velocità di 12 chilometri orari in più. L’automobilista non ha contestato la sanzione (nei ricorsi c’è anche chi solleva il dubbio su una presunta non omologazione dei dispositivi), ma i tempi: il verbale, emesso dagli agenti della polizia locale della Valsugana e del Tesino, gli è stato notificato in qualità di obbligato in solido nel gennaio 2023, un anno e mezzo dopo l’infrazione, accertata nel luglio 2021.
Il conto è particolarmente salato: 749,91 euro comprese le spese di notifica. La polizia locale in una memoria difensiva ha spiegato di aver rispettato i termini previsti dal Codice della strada: trattandosi di un mezzo con targa straniera ci sono 360 giorni di tempo, ma il problema nel caso specifico è stata la notifica all'estero, il cui servizio era appaltato ad una ditta esterna.
Quell’autovelox, tra l’altro, non risparmia lavoro agli agenti. Il dato è vecchio ma significativo: nel 2019 nello stesso punto erano stati elevati 28.108 verbali. Ma il giudice di pace ha accolto il ricorso dell’automobilista, ritenendo eccessivamente lungo il tempo trascorso per la notifica. Come evidenziato dalla Cassazione, senza una contestazione immediata della violazione e a fronte ad un ricorso spetta al giudice valutare quale sia stato l’esatto momento dell’accertamento. Nella vicenda in esame, con un’attività di controllo sul rispetto dei limiti attraverso un apparecchio, «il momento dell’accertamento coincide con il tempo della consumazione dell’illecito».
«Trattandosi di rilievo della velocità di un veicolo eseguito a mezzo di dispositivo elettronico nella disponibilità della Pubblica amministrazione, che consente di accertare immediatamente l'avvenuta infrazione, l'unica attività d'indagine necessaria all'accertamento consiste nel solo esame del fotogramma registrato dallo stesso apparecchio - è il ragionamento della giudice Tiziana Toma - Attività che, oggettivamente, non giustifica l'individuazione del dies a quo in un momento diverso da quello dello stesso rilievo e della stretta attività necessaria a tradurre la memorizzazione del fotogramma in un'immagine idonea alla valutazione di legittimità da parte dell'organo accertatore».
Per quanto riguarda gli illeciti rilevati attraverso un apparecchio tipo autovelox, nel caso in cui vengano valutati dati già in possesso della Pubblica amministrazione, l’attività di accertamento «non può protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per compiere tale valutazione». Il ricorso è stato accolto e di conseguenza viene annullata l’ordinanza di ingiunzione.