Unioni civili, sì alla fiducia Stasera diventano legge
Il testo è stato approvato a Montecitorio con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti
AGGIORNAMENTO ore 20.15: via libera definitiva dell’Aula della Camera alla legge sulle unioni civili.
Il testo è stato approvato a Montecitorio con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti. La proclamazione del risultato della votazione è stata salutata da un forte applauso dai banchi del Pd. Applausi anche fuori della Camera dove un gruppo di attivisti ha salutato il voto con un boato.
La Camera ha confermato la fiducia al governo sul ddl sulle unioni civili con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti. Il voto finale sul provvedimento - che non ha subito modifiche rispetto al testo approvato al Senato - è previsto per questa sera, dopo la discussione e il voto sugli ordini del giorno.
Un giorno di festa #Alessia #unionicivili https://t.co/wHlO3AIkkx pic.twitter.com/dCf6n3IgiG
— Matteo Renzi (@matteorenzi) 11 maggio 2016
Ad astenersi sono stati due deputati del gruppo Misto: si tratta di Vincenza Labriola e Rudi Franco Marguerettaz. Come avevano annunciato, hanno votato contro la fiducia due deputati di maggioranza: Alessandro Pagano di Ap e Mario Sberna di Ds-Cd.
[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1272901","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"793","width":"538"}}]]
LA SCHEDA
Sono due i pilastri su cui si regge il ddl sulle unioni civili su cui la Camera oggi viene chiamata a esprimere il voto di fiducia al governo. Il testo è frutto di un accordo nella maggioranza: per le unioni civili nessun obbligo di fedeltà, ma chiaro riferimento alla vita familiare.
[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1272891","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"850","width":"538"}}]]
Del provvedimento originario, a prima firma della senatrice del Pd, Monica Cirinnà, sono rimasti quasi tutti i capisaldi, eccezion fatta per stepchild adoption, la pratica secondo la quale il partner di una unione civile avrebbe potuto adottare il figlio naturale del compagno o della compagna. Ma sulle adozioni il Pd ha rimandato a un prossimo provvedimento che riveda l’intero sistema.
UNIONI CIVILI
Sono considerate «formazioni sociali» ai sensi degli articoli 2 e 3 della Carta, ma non matrimoni, e sono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile tra persone omosessuali consiste nella comunione dei beni, a meno che non venga stipulata una convenzione patrimoniale, fermo restando la possibilità di scegliere la separazione dei beni. Diritti e doveri della coppia sono disciplinati sulla falsariga dell’art. 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà). Oltre all’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell’unione comporta che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro che quella relativa al trattamento di fine rapporto.
CONVINVENZE DI FATTO
Possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali: sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta, tra gli altri, di diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.