Il Tar sullo sciopero del 13 dicembre: non c'erano motivi per la precettazione ordinata dal ministero
Accolto il ricorso dell'Usb contro l'atto col quale il governo aveva ridotto a quattro le ore di astenzione dal lavoro. I giudici: per limitare l'ingerenza sull'esercizio del diritto, l'autorità politica in tema di sciopero può intervenire con precettazione solo se riesce a individuare quei profili di necessità e urgenza sopravvenuti rispetto al quadro già valutato dalla commissione di garanzia
ROMA - L'autorità politica in tema di sciopero può intervenire con precettazione solo se riesce a individuare quei profili di necessità e urgenza a provvedere necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già valutato dalla commissione di garanzia. È il motivo espresso dal Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha accolto il ricorso della Confederazione sindacale unione sindacale di base-Usb e dall'Unione sindacale di base lavoro privato-Usb lavoro privato contro l'ordinanza con la quale il 10 dicembre scorso il ministero infrastrutture e trasporti, guidato da Matteo Salvini, ordinò la riduzione a quattro ore dello sciopero generale proclamato il successivo 13 dicembre.
Le organizzazione sindacali, nell'unico motivo di ricorso, assumevano che il potere di iniziativa autonoma dell'autorità di governo in materia di precettazione, per limitare il più possibile l'ingerenza 'politica' sul diritto di sciopero, sia conferito solo per casi eccezionali e previsto solo nei casi in cui, oltre al fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente, ci sia la necessità ed urgenza di provvedere.
Il 12 dicembre, con un decreto presidenziale, il Tar accolse la richiesta di Usb rilevando come la Commissione di Garanzia non avesse formulato al ministero alcuna segnalazione o proposta con riferimento allo sciopero in questione che ne segnalasse alcuna necessità e urgenza.
Oggi il Tar, considerato come pacifico il fatto che in tema di potere di precettazione "oltre al nucleo comune del 'fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati', l'iniziativa autonoma dell'Autorità politica non possa prescindere dalla ricorrenza degli ulteriori presupposti di 'necessità e urgenza'", ha ritenuto di confermare l'avviso della sezione secondo cui "l'Autorità politica 'recupera un proprio spazio di intervento se e nella misura in cui riesca ad individuare quei profili di necessità e urgenza di provvedere, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinato dalla Commissione stessa, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti'".
E dalla lettura del provvedimento impugnato non emergerebbero "i suddetti profili, risultando piuttosto evidente che il ministero abbia inteso procedere di propria iniziativa sulla base di una valutazione semplicemente diversa da quella della commissione di garanzia".