Per andare in vacanza tranquilli

Il decreto legislativo n.79 del giugno 2011 ha varato per la prima volta un codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo: contratti di multiproprietà, o relativi a vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, polizze assicurative sui viaggi, risarcimento del danno, obblighi informativi adeguati, nuovi tempi per recedere dal contratto, pagamenti rateali, sanzioni. Insomma, tutto un nuovo sistema di garanzie e di tutele è confluito in un apposito Codice, che contempla l’intera disciplina ( o quasi) dei servizi turistici

di Gloria Canestrini

Molti di noi stanno già pensando alle vacanze. Sia che si tratti di una piacevole fantasia dalla realizzazione incerta, sia che le aspettative non siano del tutto virtuali, in ogni caso il pensiero c’è.
Me lo conferma la telefonata di una consumatrice, che ha sentito parlare di nuove regole e di maggiori tutele nella proposta dei servizi turistici, e mi spiega: “ Sa, ho visto delle offerte interessanti per i club vacanze, ma, essendo per noi la prima volta, vorrei andarci cauta…”.
Plaudo alla prudenza, che non è mai troppa, come recita il vecchio adagio. Però, in effetti, le tutele si sono fatte più efficaci anche in questo settore, con il nuovo testo del Codice del turismo. Il decreto legislativo n.79 del giugno 2011 ha varato per la prima volta un codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo: contratti di multiproprietà, o relativi a vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, polizze assicurative sui viaggi, risarcimento del danno, obblighi informativi adeguati, nuovi tempi per recedere dal contratto, pagamenti rateali, sanzioni. Insomma, tutto un nuovo sistema di garanzie e di tutele è confluito in un apposito Codice, che contempla l’intera disciplina ( o quasi) dei servizi turistici.
Oggi abbiamo il tempo per occuparci del caso suggerito dalla mia interlocutrice, un po’ preoccupata per la sua nuova esperienza in un club vacanze. A ben vedere, questi club presentano molte analogie con le multiproprietà dal punto di vista dell’inquadramento giuridico del rapporto contrattuale. Possiamo dire però che sono stati concepiti in modo da eludere la precedente normativa europea sulle multiproprietà, che si riferiva solo ai contratti di durata almeno triennale. Giustamente il livello di guardia verso questo tipo di rapporti si è progressivamente alzato, perché molti malcapitati utenti hanno avuto a che fare con“prodotti” davvero assurdi e inadeguati (ricordo il caso di un giovane operaio trentino “affiliato” ad un club del golf, in un residence nella campagna romana: il suo appartamentino in multiproprietà all’in terno del complesso, munito di piscina e saune, costava più o meno come una casa in centro, una volta tirate le somme. La manutenzione degli impianti e dei servizi offerti sotto la voce “amministrazione annuale”, si era sommata alla spesa iniziale per l’acquisto della multiproprietà, divenendo esorbitante ed insostenibile).
Ma torniamo alla signora del club vacanze, incerta sul da farsi. Contrariamente alle multiproprietà, i contratti di iscrizione a un club di questo tipo spesso durano meno di tre anni: in tal modo, sino all’approvazione del Codice del turismo, sfuggivano alla normativa, giustamente inasprita, relativa alle multiproprietà. Le nuove norme europee su questa sorta di acquisti collettivi, si estendono oggi invece anche a questi servizi di club, purchè la durata del contratto sia superiore ad un anno.
Le maggiori tutele introdotte non riguardano, a tale proposito, solo i contratti relativi ai beni immobili, ma si applicano anche all’offerta di soggiorni in roulottes, navi da crociera e altri beni mobili adibiti ad alloggi: vedremo più avanti i singoli casi.
Per ora aggiungo solo che la violazione delle nuove norme del Codice del turismo prevede anche in questo settore il raddoppio delle sanzioni rispetto al passato e, oltre alle penalità amministrative, sono contemplate sanzioni accessorie, comprese la sospensione del servizio.
Auguro però un buon soggiorno ( ammesso che scelga questa modalità per trascorrere le sue vacanze estive) alla signora che mi ha telefonato. La prossima settimana, dato che ci siamo,parleremo anche di qualche altro cambiamento introdotto dal Codice del turismo.

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