L'ascensore che divide
L'ascensore che divide
Il tema è uno dei più attuali: un edificio sprovvisto di ascensore e un condomino o un gruppo di condomini vogliono realizzare un ascensore o costruendolo all'esterno dell'edificio o ricavando lo spazio necessario all'interno delle scale.
È interessante il caso deciso dalla cassazione il 5 agosto 2015: l'assemblea aveva deliberato con 600 millesimi il taglio delle scale comuni riducendone la larghezza fino a 70 cm allo scopo di realizzare all'interno della tromba delle scale un nuovo ascensore.
I condomini in disaccordo hanno impugnato la decisione sia per il mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per le innovazioni sia perché il bene diveniva, a loro detta, inservibile o la sua utilizzabilità veniva ampiamente pregiudicata da queste la modificazione.
La corte d'appello di Genova ha affermato la validità della delibera. La Cassazione nel respingere il ricorso, e confermando quindi la sentenza che aveva dichiarato la legittimità della delibera, ha fissato e ribadito ulteriormente come già in molte altre pronunce alcuni principi fondamentali in materia di realizzazione di un nuovo ascensore in edifici che ne sono provvisti.
È molto chiaro questo paragrafo della sentenza che riporto integralmente.
«Dall'altro, che in sede di verifica, ex art. 1120, 2 co., c.c., circa l’attitudine dell’opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15.10.2012, n. 18334)». (Cass. 5 agosto 2015 n 16486)
Ricordiamo quindi due principi affermati dalla cassazione non solo in questa sentenza.
1. L'eliminazione delle barriere architettoniche va promossa anche a prescindere dal fatto che una persona con problemi di deambulazione abiti nella casa oggetto della innovazione perché vi è un interesse della generalità a rendere accessibili a tutti gli immobili alle persone che hanno disabilità.
2. Esiste un principio di solidarietà condominiale che impone di contemperare le esigenze dei singoli proprietari e impone di tollerare entro una certa misura modifiche peggiorative quando in gioco vi siano valori più importanti quali ad esempio quello della libertà di movimento delle persone disabili.