Il giudice ordina: esame di «maturità» da rifare

Bocciata la commissione che ha bocciato la studentessa ed esame di Stato da rifare. Con una nuova commissione. Lo ha ordinato il Tar di Trento. Fa specie, sempre, che la parola definitiva sulla conclusione di un percorso scolastico sia affidata a un giudice. Perché rivela che, in un modo o nell'altro, qualcosa non ha funzionato. Come è accaduto lo scorso giugno a Cavalese, all'Istituto superiore «La Rosa Bianca»

tribunaleCAVALESE - Bocciata la commissione che ha bocciato la studentessa ed esame di Stato da rifare. Con una nuova commissione. Lo ha ordinato il Tar di Trento. Fa specie, sempre, che la parola definitiva sulla conclusione di un percorso scolastico sia affidata a un giudice. Perché rivela che, in un modo o nell'altro, qualcosa non ha funzionato. Come è accaduto lo scorso giugno a Cavalese, all'Istituto superiore «La Rosa Bianca».


Il contesto è quello dell'esame di Stato, la vecchia «maturità». Accade che V.A., che ogni giorno, per cinque anni, ha raggiunto l'istituto di Cavalese dalla val di Fassa, affronta il rush finale dell'indirizzo di Scienze sociali, già Liceo socio-psico-pedagogico, già Istituto magistrale, in futuro Scienze umane, con l'apprensione che accompagna tutti, in questi casi. Ma anche con la convinzione di potercela fare.


Del resto, il percorso scolastico è lì a dimostrarlo: nonostante qualche difficoltà, mai una bocciatura in cinque anni. E, poi, anche a udienza, i prof confermano che la ragazza, crescendo, è maturata. Le è stata data fiducia, e la fiducia è stata ricambiata. Sorpresa! V.A. non «passa». Anno da rifare. Stupita, e affranta, lei. Stupita la famiglia. Stupiti gli amici, i compagni di classe. E pure i prof che ha l'hanno seguita fin qui. C'è chi lo dice apertamente: «Se qualcuno era da fermare, non era certo lei». L'unica «bocciata» dell'istituto.


Scatta il ricorso al giudice amministrativo, con la richiesta vergata dall'avvocato Beatrice Tomasoni di Trento di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento di mancato superamento dell'esame di Stato emesso dalla commissione di esame presieduta dal prof Paolo Pendenza, dirigente a Borgo. Scrivono i giudici del Tar nell'ordinanza redatta da Lorenzo Stevanato: «Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione tipica della fase cautelare, ed impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni iuris in relazione alla censurata illegittimità della costituzione di due sottocommissioni per la stessa area disciplinare». Ne è derivato un «pregiudizio grave ed irreparabile».

 

Da qui «l'ordine all'Istituto scolastico di sottoporre a riesame le prove scritte della ricorrente ad opera di una commissione di docenti in rinnovata composizione». Nel frattempo, V.A. è stata ammessa con riserva ai test o esami di ammissione all'università per proseguire gli studi.

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