Sbronzo, multa senza alcoltest Lui: «Ho bevuto solo due birre»
Quando le forze dell'ordine lo avevano fermato faticava a stare in piedi e presentava tutti i sintomi - dall'alito alcolico agli occhi lucidi - tipici di chi ha alzato il gomito. Lui, però, sosteneva di avere bevuto solo qualche birra.
Le rassicurazioni fornite dall'automobilista non gli avevano però evitato una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, che non era stato sottoposto ad alcoltest, ha impugnato il verbale, ma il giudice ha respinto il ricorso, ricordando che lo stato di ebbrezza può essere provato con qualsiasi mezzo e non unicamente attraverso l'etilometro.
Il contenzioso è finito sul tavolo del giudice di pace di Pergine Alberto Bertolini lo scorso autunno. L'automobilista viaggiava in Valsugana quando è incappato in un controllo. Secondo quanto hanno riferito nel corso del processo le forze dell'ordine intervenute da subito è parso chiaro che l'uomo fosse alterato. Ma il conducente, come spesso fa chi viene pizzicato brillo, ha negato di avere ecceduto con i brindisi: «Ho bevuto solo un paio di birre con gli amici e sono in grado di guidare fino a casa».
Dal punto in cui è stato fermato alla sua abitazione c'erano pochi chilometri, ma per le forze dell'ordine non c'erano dubbi: non era in grado di guidare. Per l'uomo - nonostante non sia stato possibile sottoporlo all'alcoltest - è scattata dunque la denuncia per violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera a, ovvero la violazione meno grave (applicata proprio laddove non sia possibile accertare il tasso alcolemico), che pure prevede il ritiro della patente e una multa salata.
L'automobilista, però, non si è dato per vinto ed ha impugnato il verbale. Ma il giudice di pace, come detto, ha ritenuto la sanzione amministrativa corretta. Intanto viene ricordato che «le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza non sono imposte dall'articolo 186 del codice della strada, poiché è agevole ricavare dalla lettura della norma che è possibile tanto ricorrere ad un accertamento puramente indiziario sulla base delle cosiddette circostanze sintomatiche, quanto procedere ad accertamenti strumentali».
Dunque, l'uso dell'alcoltest non è certo tassativo. Detto questo, ovviamente, si trattava di valutare se i sintomi presentati dall'uomo indicassero con certezza che era sbronzo. «All'esito dell'istruttoria - scrive il giudice - è emerso al di la di ogni ragionevole dubbio» che l'automobilista guidava in stato di ebbrezza. Circostanza desunta dalla«presenza di alito alcolico, occhi lucidi, equilibrio precario». In particolare, uno degli agenti intervenuti, ha riferito: «Non si reggeva saldamente in piedi, ma anzi barcollava, si appoggiava alla macchina, quasi cadeva a terra, richiesto dei documenti non riusciva a trovare il portafogli, parlava in modo assolutamente incerto, con la lingua impastata, emanando alito alcolico». Tutti sintomi, evidenzia il giudice che, «se presenti singolarmente, ben potrebbero non essere sufficienti per una valutazione di ebbrezza; ma esaminati congiuntamente possono qualificarla al di la di ogni ragionevole dubbio».
Dunque ricorso respinto e sanzione confermata.