Frenate e scivoloni: incidenti sull'autobus

di Flavia Pedrini

Chi usa i mezzi pubblici si sarà imbattuto ancora in qualche passeggero carico di borse della spesa. In piedi, con entrambe le mani che reggono i sacchetti. Operazione pericolosa, perché se l’autobus frena all’improvviso - e con il traffico cittadino può succedere spesso - le possibilità di finire per terra sono molte.

C’è chi, per una simile caduta, presenta il conto a Trentino Trasporti, ma le aspettative risarcitorie in questo caso sono destinate a rimanere deluse. In un anno sono una cinquantina gli infortuni denunciati all’assicurazione per incidenti sugli autobus urbani ed extraurbani, ma solo una trentina si concludono con una liquidazione di denaro. Se l’autista non ha colpa o se il viaggiatore si è comportato in modo scorretto non ha diritto ad alcun indennizzo.

GLI INFORTUNI E IL DIRITTO

Gli infortuni denunciati all’assicurazione hanno un trend ormai costante: 51 nel 2013, di cui 10 sul sistema extraurbano e 41 sul circuito urbano; 49 nel 2014 (di cui 8 su percorsi extraurbani), 50 nel 2015 (7 extraurbani) e 51 nel 2016 ( di cui 9 fuori dalle tratte urbane). Solo in una trentina di casi, tuttavia, la pratica si è conclusa con una liquidazione del danno. A cadute o traumi riportati in viaggio, infatti, non corrisponde un certo indennizzo.

«Il passeggero non ha diritto ad avere una indennità per i danni patiti se l’autista non ha colpa - evidenzia il dirigente del Servizio trasporti Roberto Andreatta - Se un signore cade sull’autobus a causa di una brusca frenata, e la caduta non è imputabile al conducente, poiché ad esempio questo non aveva avuto la possibilità di tenere una condotta di guida diversa, in quanto costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino, non si ha diritto al risarcimento». Insomma, non basta provare il nesso causale tra l’infortunio  e la condotta del vettore. Bisogna anche escludere che la caduta sia avvenuta in seguito ad una manovra improvvisa determinata da un altro veicolo.

IL COMPORTAMENTO DELL’UTENTE

A «pesare» nella valutazione dell’eventuale diritto al risarcimento è anche il comportamento dell’utente, che non ha diritto al risarcimento se il vettore ha preso le misure necessarie per evitare i danni e, dall’altro, se la caduta è dovuta ad una condotta negligente del passeggero Un esempio su tutti: i giudici hanno confermato che dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus non risponde l’azienda se l’utente è disattento. Il caso era quello di un mezzo dotato di uno strato gommoso antiscivolo idoneo ad impedire lo scivolamento anche in presenza di umidità ed acqua.       

IN DIECI ANNI CASI DIMEZZATI

Rispetto ad una decina di anni fa le denunce si sono dimezzate ed anche i tentativi di truffa. Non ci sono solo i finti colpi di frusta per incidenti stradali inesistenti, infatti. Qualcuno tentava di spillare denaro anche denunciando finte cadute per frenate inesistenti. «L’avvio del sistema di bigliettazione elettronica e la necessità che il passeggero “tracci” la propria presenza a bordo obliterando il biglietto o validando la tessera hanno reso più difficile provare un infortunio per chi fosse sprovvisto del titolo di viaggio o non risultasse essere salito a bordo validando la propria smart card», evidenzia Andreatta, aggiungendo che «decisivo, per scoraggiare chi davvero non fosse incorso in reali infortuni, è stato il sistema di videosorveglianza a bordo». Un sistema che oggi copre l’intera rete urbana, dove si registra il maggior tasso di infortuni, sia per le caratteristiche dei bus che hanno, come noto, più posti in piedi che a sedere, che per il grado di congestione stradale e fenomeni più frequenti di frenate o arresti improvvisi rispetto a quanto avviene in ambito extraurbano. Ma va segnalata anche la «rigorosa applicazione dell’ordine di servizio» per cui ogni giorno l’autista deve fare rapporto per ogni fatto anomalo.

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