In Ztl per recuperare un farmaco Il giudice annulla la multa
La medicina prescritta al figlio era rimasta nello zainetto e così il padre è salito in macchina e l'ha recuperata. Ma per raggiungere la scuola ha dovuto entrare di nuovo in Ztl: un ingresso "vietato", che gli è costato una multa. Il giudice di pace di Trento, però, presso il quale aveva impugnato la contravvenzione, ha annullato il verbale.
La vicenda finita sul tavolo del giudice Antonio Orpello risale al dicembre di due anni fa. Per quanto riguarda l'accesso alla Zona a traffico limitato sono previsti dei permessi per i veicoli che accompagnano i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e gli asili nido. Un accesso autorizzato nelle sole giornate di frequenza ed agli orari di entrata ed uscita dei bambini (dal lunedì al venerdì all'interno delle fasce 7.15-9.15 e 12-18). Dunque, al di fuori di questi orari, anche i genitori non possono accedere alla Ztl, pena incappare in una multa quando entrano nella zona a traffico limitato e la propria targa viene registrata dalle telecamere poste sui varchi.
In questo caso, come viene ricostruito dal giudice, è documentato che il figlio del ricorrente aveva dei problemi oculistici, che erano stati curati con un medicinale prescritto al pronto soccorso. Un farmaco che il bambino stava già utilizzando. Il giorno "incriminato" il genitore si era recato a scuola per prendere il medicinale che si trovava all'interno dello zainetto. Per raggiungere l'edificio aveva dunque attraversato la Ztl, in un orario non consentito. Era stata però la stessa scuola ad inviare all'ufficio competente una segnalazione relativa alla ragione del transito del genitore (indicando il ritiro del bambino per motivi di salute), proprio per regolarizzare la posizione dell'automobilista.
Una comunicazione che, però, non aveva evitato la sanzione: con una email la polizia locale aveva fatto presente alla scuola che non poteva sanare l'ingresso in Ztl. Ma il genitore ha deciso di impugnare il verbale e il giudice, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto che sussistessero i requisiti per applicare in particolare quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 7 del decreto legilativo 150 del 211, che recita: «Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente». Il ricorso è stato dunque accolto, dal momento che per il giudice di pace nel dubbio la questione va risolta «a beneficio dell'utente». Le spese sono state compensate.