Sorpreso a dormire in auto via la patente per alcol e droga
Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo aveva sicuramente abbondato con i brindisi (e non solo). E così aveva deciso di fermarsi in una piazzola a bordo strada, per riprendersi e dormire.
Ma questo non lo ha messo al riparo dai guai: sorpreso in auto dalle forze dell’ordine mentre se ne stava tranquillamente accasciato sul sedile, è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale e così, essendo risultato positivo sia all’alcol che agli stupefacenti, si è visto sospendere la patente di guida. Un provvedimento che l’automobilista ha impugnato, sostenendo che in quel momento era fermo e non guidava. Ma il giudice di pace di Trento ha respinto il suo ricorso, evidenziando che, in tema di guida in stato di ebbrezza, poco importa che il veicolo fosse fermo al momento dell’effettuazione del controllo, visto che la “fermata” costituisce una fase della circolazione.
Il caso approdato sul tavolo del magistrato risale al 1° gennaio di quest’anno. Il ricorrente, come viene ricostruito in sentenza dal giudice Antonio Orpello, era stato sorpreso alla guida del veicolo in condizioni di alterazione psico fisica, per avere assunto sia sostanze stupefacenti che alcool, tanto che, secondo le forze dell’ordine, nell’affrontare un tornante era finito fuori dalla sede stradale.
Il diretto interessato, per parte sua, aveva ammesso che quel giorno di gennaio si era messo alla guida del veicolo e che aveva poi deciso di fermarsi in una piazzola di sosta per riposare all’interno del veicolo parcheggiato.
Sta di fatto che, quando gli agenti sono arrivati, l’uomo dormiva talmente profondamente da non riuscire a svegliarsi. A quel punto, era stato portato in ospedale e sottoposto agli accertamenti per verificare le sue condizioni.
E gli esami effettuati su due matrici differenti (urine e sangue) avevano chiarito la ragione di quello stato di sonnolenza: esito positivo per la presenza di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) sia nelle urine che nel sangue matrice, quest’ultima, con più rapida modificabilità degli effetti.
L’assunzione della sostanza psicotropa, pertanto, era recente viene evidenziato dal giudice e si è aggiunta a quella dell’alterazione alcolica.
A quel punto, visto il quadro emerso, il commissario del governo aveva disposto la sospensione della patente di guida per sei mesi, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed evitare anche una reiterazione del reato.
Il conducente, per parte sua, aveva replicato che al momento del controllo si stava riposando in una piazzola e, dunque, non guidava.
Circostanza che, però, secondo il giudice non fa venire meno la sussistenza della violazione. «La ratio della normativa del Codice della strada - evidenzia - è quella di evitare che un soggetto che fa uso di sostanza stupefacente si ponga alla guida di un autoveicolo. Lo stato di “alterazione” è, infatti, insito nel fatto stesso di aver assunto sostanze stupefacenti e, solo quando gli effetti della droga siano completamente svaniti, tanto da non riscontrarne più tracce nelle analisi del sangue, il soggetto può porsi alla guida di un’autovettura».
In questo caso, invece, per pacifica ammissione del diretto interessato, l’uomo, prima di fermarsi in piazzola, aveva guidato. «In tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell’effettuazione del controllo, giacché la “fermata” costituisce una fase della circolazione, come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello in esame, relativo un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza».
Dunque, ricorso respinto e verbale confermato.