Provincia / Impiego

Smart working, c’è il via libera all’accordo per i provinciali: due giorni a settimana

In casi di particolari fragilità o necessità familiari del dipendente si potrà arrivare fino a tre giorni di lavoro a distanza. La programmazio è definita dal dirigente o responsabile di riferimento

TRENTO. Due giorni di lavoro a distanza a settimana, aumentabili a tre in casi di particolari fragilità o necessità familiari del lavoratore.  La Giunta provinciale di Trento ieri (26 agosto) ha autorizzato l'Apran alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo siglata con le organizzazioni sindacali lo scorso 29 giugno, per la disciplina del lavoro agile per il personale del comparto autonomie locali.
 

La disciplina riguarda i dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle Apsp e non si applica invece alla classe dirigente provinciale. Nel documento si precisa che il lavoro agile può essere eseguito a giornata intera o a frazione di giornata per un massimo di due giornate a settimana per la generalità del personale e per un massimo di tre giornate a settimana per le categorie di personale con peculiari necessità di assistenza.

La programmazione delle giornate di lavoro agile è definita dal dirigente o responsabile di riferimento, su base settimanale o mensile, tenendo conto delle esigenze del dipendente, compatibilmente con quelle organizzative della struttura di appartenenza.

Da parte sua l’Amministrazione intende garantire la salute e la sicurezza del dipendente che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile. A tale scopo al lavoratore viene consegnata un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di lavoro.

Sono poi confermati gli elementi da indicare obbligatoriamente nell’accordo di lavoro individuale di lavoro agile e le modalità di applicazione del codice disciplinare nei confronti del personale, tenendo conto delle peculiarità dello svolgimento di questa tipologia di lavoro.

L'Amministrazione considererà prioritarie, sempre in rapporto alle proprie esigenze organizzative, le richieste di lavoro agile provenienti da lavoratori e lavoratrici che si trovano nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, o con necessità di assistenza a familiari che abbiano diritto ai benefici della Legge 104/92 o in condizioni di disabilità o affetti da gravi patologie certificate.

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