Va a zig zag in bici: gli agenti lo fermano e scoprono che è ubriaco e "irregolare"
L'uomo è stato fermato prima che si verificasse uno scontro o una caduta, scoprendo il motivo di quella condotta sconsiderata. Il ciclista è starto condannato al pagamento di 5mila euro di ammenda e delle spese processuali
TRENTO. La bicicletta era praticamente in mezzo alla strada, a rischio investimento: il ciclista, con andamento incerto, stava procedendo vistosamente a zig zag. Una pattuglia è subito intervenuta per evitare che potessero accadere incidenti, e che qualcuno - in primis il ciclista - potessi farsi male.
Gli agenti hanno provveduto a fermare l'uomo prima che si verificasse uno scontro o una caduta, scoprendo il motivo di quella condotta sconsiderata: il ciclista aveva alzato troppo il gomito. Quando gli sono stati chiesti i documenti per contestare la guida in stato di ebbrezza, come previsto dal Codice della strada, l'uomo, di origine straniera, non ha proferito parola, né ha addotto scuse, spiegando semplicemente di non avere nulla con sé.
Per verificare se il nome ed il cognome dichiarati fossero corretti gli agenti lo hanno accompagnato in questura. Dagli accertamenti è emerso che lo straniero era irregolare sul territorio italiano, privo di permesso di soggiorno o di altro documento. Era stato lui stesso a raccontare agli agenti di non avere una residenza e di dormire solitamente in edifici abbandonati.
Dalla contestazione dell'ebbrezza a quella della clandestinità il passo è stato breve. Per il giudice di pace, chiamato ad esprimersi sull'episodio, si tratta di un caso caratterizzato da una "condotta attiva istantanea", relativamente all'ingresso in maniera illegale in Italia, e da una "condotta di carattere permanente di natura omissiva", che significa l'intenzione manifestata dall'uomo di non lasciare il territorio per far rientro nel suo Paese d'origine.
Ma c'è clandestinità e clandestinità: in questo caso non sarebbe emerso alcun giustificato motivo in merito alla permanenza in Italia dello straniero, come ad esempio il ricongiungimento familiare. Inoltre, come viene riportato nella sentenza, manca la prova che vi fosse l'intenzione di uscire dalla condizione di irregolarità. Non è stata accolta la richiesta del difensore di un'assoluzione dell'imputato, indicando lo stato di assoluta indigenza dell'uomo e l'impossibilità di procurarsi i mezzi per far rientro nel suo paese.
«La mancanza (eventuale) di mezzi economici, non può costituire un giustificato motivo perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito)» evidenzia il giudice Antonio Orpello nella sentenza.«L'imputato quale cittadino straniero extracomunitario ha fatto ingresso nel territorio dello stato e si è trattenuto senza titolo di soggiorno e senza regolarizzare la sua posizione» conclude il giudice, condannando lo straniero al pagamento di 5mila euro di ammenda e delle spese processuali.