Lavoro fatto male ma non paga i danni: per i giudici la ditta non ha nessuna responsabilità
Il ricorso presentato in Cassazione dalla società appaltante è rigettato, con la condanna a pagare le spese processuali pari a 7.800 euro a favore della ditta altoatesina incaricata della posa della guaina
TRENTO. Il lavoro di impermeabilizzazione dell'edificio era stato eseguito male, al punto da dover rifare completamente la guaina. Un danno, per il committente, quantificato in 240mila euro. Ma non pagherà la ditta che ha completato il primo e non corretto intervento: l'azienda appaltatrice, secondo i giudici, avrebbe eseguito i lavori in base alle istruzioni impartite dal committente, pur avendo manifestato subito il proprio dissenso.
La questione, affrontata in sede civile, riguarda i danni per un vizio d'opera. Da una parte c'è una srl che ha costruito il complesso immobiliare e ha affidato in appalto i lavori di impermeabilizzazione; dall'altra la ditta altoatesina appaltatrice, che tra l'autunno 2005 e l'inverno 2006 ha completato l'intervento.
I lavori vennero tuttavia rifatti nell'ottobre 2008 dalla stessa società costruttrice dell'immobile, che ha chiesto i danni in quanto - come è stato evidenziato davanti ai giudici di primo e secondo grado, nonché ribadito nel ricorso in Cassazione - il consulente tecnico aveva rilevato che la causa dei vizi stava nell'errata posa della guaina, eseguita in condizioni climatiche sfavorevoli, ossia a basse temperature, in presenza di forte umidità.
La Corte d'appello di Trento, con sentenza della primavera 2017, pur condividendo le valutazioni del consulente tecnico in merito alla non corretta esecuzione dei lavori, aveva ritenuto che il danno non dovesse essere pagato dalla ditta che li ha eseguiti.
Lo ribadisce anche la Cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza depositata nei giorni scorsi: «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo».
Come è stato ricostruito, il legale rappresentante dell'impresa costruttrice, nonché importatore e fornitore del materiale isolante che è stato posato, seguiva personalmente i lavori di posa dicendo agli operai che l'intervento poteva essere eseguito anche con l'umidità e con le temperature basse.
Gli operai della ditta appaltatrice non avrebbero voluto eseguire la posa della guaina in condizioni atmosferiche sfavorevoli, ma "l'hanno ugualmente eseguita perché lo stesso (il legale rappresentante dell'impresa costruttrice, ndr) ha insistito avendo fretta di completare la costruzione ed essendo stato rassicurato dai tecnici spagnoli (il materiale è prodotto in Spagna, ndr) sulla buona riuscita della stessa".
Il ricorso presentato in Cassazione dalla società appaltante è rigettato, con la condanna a pagare le spese processuali pari a 7.800 euro a favore della ditta altoatesina incaricata della posa della guaina.