Niente sfratto dall’appartamento di emergenza per chi ha più di 65 anni: il Tribunale respinge il ricorso di Itea
Il Tribunale di Rovereto ha sancito che una famiglia con un soggetto fragile ha diritto alla proroga dell'alloggio sociale, anche quando è assegnato in via temporanea. Sunia Cgil del Trentino: “Chi è in situazione di difficoltà ha diritto alla proroga del contratto. Sempre”
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ROVERETO. Niente sfratto dall’appartamento di emergenza per chi ha più di 65 anni. E’ questa la decisione del Tribunale di Rovereto che, respingendo il ricorso di Itea, ha sancito che una famiglia con un soggetto fragile ha diritto alla proroga dell'alloggio sociale, anche quando è assegnato in via temporanea. “Chi è in situazione di difficoltà ha diritto alla proroga del contratto. Sempre”, ha commentato in nota Sunia Cgil del Trentino.
Stando a quanto riportato dal sindacato “un nucleo familiare con un soggetto fragile, secondo quanto prevede la legge provinciale 15/2005 su Itea, ha diritto alla proroga dell’alloggio. Anche quando si tratta di un appartamento di emergenza. Questo perché la condizione di fragilità dell’inquilino è superiore alla condizione di temporaneità dell’assegnazione”. La decisione è stata presa dalla giudice Monica Izzo, che ha respinto la domanda di sfratto di Itea e ha accolto le difese del resistente, assistito dall’avvocata Stefania Franchini per Sunia Cgil.
La giudice ha sancito che l’articolo 6bis della legge provinciale 15/2005, che stabilisce le condizioni di emergenza e fragilità “in base alle quali non si può procedere allo sfratto – prosegue Sunia – si applica sempre, sia nei casi di locazione definitiva di alloggio Itea, sia nei casi di locazione temporanea come per gli alloggi di emergenza”.
Il caso in questione riguardava una famiglia residente nella comunità Alto Garda e Ledro che da alcuni anni occupava un appartamento di emergenza. Per l’alloggio la famiglia aveva ottenuto già due proroghe: nel 2018, per un anno e nel 2019 per altri 3 anni. L’ultima proroga era stata concessa proprio perché l’inquilino capofamiglia aveva già compiuto i 65 anni di età, limite che per la legge 15/2005 non consente più l’allontanamento dall’alloggio sociale.
Così però non è stato e a luglio 2022 il nucleo in questione ha scoperto che la richiesta di ulteriore proroga era stata rigettata dalla Comunità di valle sulla base di un parere fornito dal Servizio politiche della Casa della Provincia. In poche parole, spiega Sunia, “quanto valeva nel 2018, cioè l’applicazione dell’articolo 6bis della legge 15/2005, adesso non era più valido”.
“Una situazione paradossale che non teneva conto né della situazione di oggettiva difficoltà della famiglia, composta da un anziano di 69 anni, una moglie malata e tre figli, né della stessa legge sull’edilizia popolare – fa notare Manuela Faggioni, segretaria del Sunia provinciale -. Per questa ragione abbiamo assistito il nostro iscritto tentando prima una mediazione con Itea, senza alcun risultato. Dunque abbiamo deciso di resistere davanti al giudice che non solo ci ha dato ragione, ma ha sancito l’importante principio che chi si trova in condizione di debolezza, per l’età per la salute o per tutti gli altri motivi previsti in legge, non può essere sfrattato e ha diritto all’assegnazione o alla proroga se le condizioni, come nel caso del requisito di anzianità, perdurano”.
“Gli alloggi d’emergenza – si legge nella nota – vengono assegnati per ragioni d’urgenza a persone che hanno i requisiti per la casa popolare, ma non riescono ad ottenerla. L’assegnazione avviene, dunque, in deroga alla normale graduatoria. Per definizione queste assegnazioni sono temporanee, ma se si tratta di soggetti deboli questi hanno diritto sempre alla proroga o ad una nuova assegnazione in deroga alla durata stabilita dalla legge”.