Regali al parroco con i soldi del Comune, la Corte dei Conti condanna l’ex giunta di Ossana e l'ex vicesegretario
L’acquisto di capi di abbigliamento tecnici-sportivi per l’allora parroco del luogo e l’organizzazione di un pranzo in occasione del suo congedo (correva l’anno 2017), sono stati contestati dalla Procura erariale, poiché inseriti a bilancio tra le "spese di rappresentanza"
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TRENTO. La Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, riformando la sentenza di assoluzione del 2022, ha condannato gli ex componenti della Giunta comunale e l'ex vicesegretario comunale di Ossana l'acquisto di capi di abbigliamento tecnici-sportivi da regalare all'allora parroco del luogo e l'organizzazione di un pranzo in occasione del suo congedo. I fatti risalgono al 2017.
«La spesa - si legge in una nota - era stata contestata dalla Procura erariale che aveva rilevato la necessità che le spese di rappresentanza fossero esclusivamente quelle previste dagli articoli 214 e 215 del "Codice degli enti locali". La ricostruzione della Procura erariale è stata disattesa, in prima istanza, dalla Sezione trentina della Corte dei conti che tra le motivazioni poste a fondamento della legittimità della spesa, aveva addotto che sarebbe stata prassi consolidata quella dei comuni di approvare e iscrivere in bilancio le spese per il saluto ai parroci uscenti tra le spese di rappresentanza».
In accoglimento dell'appello della Procura regionale di Trento, la Seconda sezione centrale d'Appello ha affermato il principio secondo cui «la prassi invocata nella sentenza di primo grado (contraria alle disposizioni normative regionali) non solo non determina la liceità di un comportamento rendendolo oggettivamente conforme a diritto, con conseguente esclusione della configurabilità di un danno ingiusto, ma non può neanche incidere sull'elemento soggettivo, escludendo la colpa grave».