Auto danneggiata: causa al condominio, ma per il giudice la colpa è della conducente
Secondo la ricostruzione della donna alla guida della macchina era colpa di un guasto alla barra automatica del piazzale. La sua è stata smentita da una perizia che ha accertato che l'asta radiocomandata funzionava correttamente
TRENTO. Colpa di un guasto alla barra automatica del piazzale, secondo la ricostruzione della donna che era al volante dell'auto: è per questo che l'asta sarebbe finita contro il lunotto, mandandolo in frantumi. La tesi della conducente, che ha chiesto un risarcimento danni al condominio, è però stata smentita da una perizia che ha accertato che l'asta radiocomandata funzionava correttamente. Di anomalo in quell'episodio c'era solo la manovra errata della vettura, in retromarcia.
Dunque niente risarcimento per la donna, che aveva presentato un conto di circa 700 euro, pari a quanto sborsato per sistemare l'auto, una Citroen C4; dovrà invece pagare le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Per risolvere la questione, finita sul tavolo del giudice di pace Antonio Orpello, era stato necessario un perito. La donna, a seguito dell'incidente avvenuto nel febbraio di tre anni fa nel cortile privato, aveva citato a giudizio il condominio nella persona dell'amministratore pro tempore.
I tecnici, chiamati subito dopo il fatto, non avevano rilevato né il malfunzionamento dell'asta finita contro il lunotto della vettura, né delle fotocellule. Sentiti in udienza i testimoni, la proposta conciliativa era stata respinta dalla donna, insistendo invece per una consulenza tecnica. Il giudice aveva nominato un ingegnere per valutare lo stato dei luoghi e la possibile responsabilità del condominio per eventuali difetti della barra di accesso.
Nella sentenza, depositata nei giorni scorsi, viene evidenziato che la sola presenza di una barriera automatica non significa che il proprietario, in questo caso il condominio, debba vigilarla e custodirla costantemente.
«Infatti, quando la barra si trova chiusa in posizione parallela al terreno, non può cagionare danno alcuno a meno che non vi si sbatta contro» è il ragionamento del giudice. Nel caso specifico, la barriera e il relativo impianto di sicurezza non presentavano malfunzionamenti: se l'asta fosse stata in movimento, le fotocellule avrebbero rilevato il passaggio dell'auto della donna. Il giudice rileva che la macchina condotta dalla signora «con diligenza non commisurata al caso concreto, circolava a retromarcia e, dunque, senza adeguata contezza».
La guidatrice, inoltre, «non si sarebbe dovuta avvicinare con la sua autovettura alla barra in movimento discendente e avrebbe dovuto attendere una nuova riapertura della stessa, senza peraltro effettuare una pericolosa manovra di retromarcia, con evidente scarsa visibilità». Ritenendo «contraria alle norme di comune esperienza» l'ipotesi che si sia verificata una caduta improvvisa dell'asta sul lunotto dell'auto, il giudice non ha accolto la richiesta di risarcimento e ha condannato la donna al pagamento delle spese di consulenza tecnica.