Assalto ai Rolex, processo da rifare: annullato il patteggiamento di un rapinatore per associazione a delinquere
Lo ha deciso la Cassazione, che ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trento, e annullato la sentenza
TRENTO. Sono trascorsi nove anni dall'assalto alla gioielleria Tomasi in via San Pietro, avvenuto in pieno giorno da parte di una banda armata di martelli e di pistole (poi risultate finte). Oltre alla violenza dell'accaduto, con le vetrine mandate in frantumi per portare via gioielli e Rolex, l'episodio viene ricordato per la perfetta sinergia fra cittadini e forze dell'ordine: i cinque lituani che facevano parte della banda erano stati bloccati nel giro di un'ora.
Il più giovane del gruppo, Karolis Norkus, all'epoca diciottenne, torna ora davanti al tribunale di Trento: dopo la condanna a 4 anni per la rapina (stessa pena di altri tre complici, mentre uno solo aveva chiuso con 3 anni e 6 mesi, per aver indicato dove era nascosta la refurtiva), il patteggiamento per associazione a delinquere è da rifare.
Lo ha deciso la Cassazione, che ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trento, e annullato la sentenza. Gli atti sono trasmessi al tribunale. Se l'episodio della rapina si era concluso praticamente subito con l'arresto dei responsabili, le indagini non si erano fermate: il pm Davide Ognibene scoprì che i cinque lituani facevano parte di una vasta organizzazione criminale che aveva colpito più volte sia in Italia che all'estero con le stesse modalità.
Tutto era organizzato nei minimi particolari, dal reclutamento ai telefoni coperti, dai trasporti al pernottamenti, dalle informazioni sull'obiettivo alle vie di fuga. In merito all'accusa di far parte di un'associazione a delinquere, la posizione di Karolis Norkus nel maggio 2023 era stata chiusa con un patteggiamento davanti al gup di Trento.
La Procura generale ha però impugnato la sentenza, osservando che dagli atti non risulta formalizzata la richiesta dell'imputato di patteggiare, dato che non emerge dai verbali né risulta depositato nulla in forma scritta.
«Il fascicolo processuale non documenta una valida manifestazione del consenso dell'imputato - evidenzia la Cassazione - In mancanza della prova di una valida manifestazione di volontà e di contenuti nell'accordo raggiunto, la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore proseguo».