Vince contro l’Agenzia delle Entrate, ma è morto da cinque anni
La Cassazione ha dato ragione a Ernesto Bertoli, imprenditore storico del settore delle funivie. La questione affrontata nel ricorso risale ad una verifica fiscale di ben 19 anni fa in merito ad uno dei più grandi fallimenti in Trentino, il crac Aeroterminal, con un buco calcolato in oltre 200 milioni di euro
TRENTO. Era l'estate del 2019 quando il mondo economico trentino e la comunità della val di Sole diedero l'addio a Ernesto Bertoli, imprenditore storico del settore delle funivie. A quasi cinque anni dalla sua scomparsa la Corte di Cassazione, Quinta sezione civile, si è occupata di un ricorso contro di lui - ricorso rigettato - proposto dall'Agenzia delle Entrate. Insomma, una "vittoria" postuma dell'imprenditore, in un procedimento che evidentemente si era arenato su qualche scaffale, dato che risulta iscritto al ruolo nel 2015 contro una decisione del 2014 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.
La questione affrontata nel ricorso risale ad una verifica fiscale di ben 19 anni fa in merito ad uno dei più grandi fallimenti in Trentino, il crac Aeroterminal, con un buco calcolato in oltre 200 milioni di euro. La Commissione tributaria di Trento aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di Ernesto Bertoli per l'anno di imposta 2005, riguardo il recupero a tassazione di somme percepite come compenso in qualità di amministratore di Aeroterminal Venezia spa.
La pronuncia era stata confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado: di qui il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria era emerso che in quel periodo la società Aeroterminal aveva corrisposto a Bertoli redditi per 47.500 euro.
Per la Cassazione, i giudici dell'appello hanno valutato sia la prova contraria documentale presentata da Bertoli che l'attestazione del curatore del fallimento: non è risultato alcun compenso versato a favore di Bertoli nel 2005, «anzi ne emergeva l'intervenuto storno, per rinuncia».