Sospensione del mutuo per chi è in difficoltà

Per chi ha perso il lavoro, per chi ha gravi difficoltà economiche dovute a malattia c'è la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per l'acquisto dell'abitazione principale. Torna infatti operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del ministero dell'Economia. La richiesta può essere effettuata direttamente presso la banca

ADIPRIA0040120111008_5.jpgPer chi ha perso il lavoro, per chi ha gravi difficoltà economiche dovute a malattia c'è la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per l'acquisto dell'abitazione principale. Torna infatti operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del ministero dell'Economia. La richiesta può essere effettuata direttamente presso la banca.
«Il Fondo ha una dotazione di circa 20 milioni di euro e si stima che possa dar beneficio a 16 mila potenziali famiglie, di cui probabilmente alcune anche in Trentino» evidenzia in un comunicato il Centro di ricerca e tutela dei consumatori, che a Trento ha sede in via Petrarca.
 

Come funziona.  
Operativo dalla fine del 2010 e rifinanziato dal Decreto «Salva Italia» con ulteriori 20 milioni di euro, il Fondo sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione (ossia fino a 18 mesi). In pratica,ripaga alla banca il tasso di interesse applicato sul mutuo con esclusione dello «spread». Il Fondo ha consentito finora la sospensione di circa 6 mila mutui.
 

A chi è rivolto il Fondo.
Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo per lo stesso immobile non superiore a 250 mila euro ed in possesso di indicatore Isee (reddito annuo) non superiore a 30 mila euro. La sospensione del pagamento del mutuo è prevista nei caso in cui i beneficiari del mutuo si trovino in queste situazioni: cessazione del rapporto di lavoro (anche subordinato) e disoccupazione (non dovuta a risoluzione consensuale o raggiungimento dell'età pensionabile, o licenziamento per giusta causa o dimissioni non per giusta causa); morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all'80%. Se il mutuo è cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
 

Come fare richiesta.
Dal 27 aprile, data di entrata in vigore del Regolamento, è possibile presentare la domanda di sospensione, direttamente presso la banca o all'intermediario finanziario. La modulistica aggiornata è disponibile sul sito www.dt.tesoro.it e sul sito www.consap.it. La banca, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Sarà poi la stessa banca (o l'intermediario finanziario), acquisito il nulla osta di Consap, a comunicare all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
 

Limiti alle richieste.
La sospensione non può essere chiesta per mutui con ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi, o nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche o se presente un'assicurazione a copertura del rischio delle due ipotesi precedenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Consap all'indirizzo www.consap.it.

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