Parco dello Stelvio, torna in vigore il regolamento sui danni da ungulati
La giunta provinciale ha approvato oggi il regolamento che definisce i criteri per l’indennizzo dei danni provocati dagli ungulati selvatici nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio.
Il regolamento in vigore dal 2006 al 2015 e promosso dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, prevedeva l’indennizzo dei danni causati dalle alte densità di cervo presenti nell’area protetta.
A seguito della nuova governance del Parco si è reso necessario un adeguamento alle normative provinciali delle procedure per la rifusione dei danni.
Da oggi è nuovamente possibile presentare presso gli uffici del Parco domanda di indennizzo per danni a prati sfalciati, pascoli monticati, attività agricole di interesse economico ed orti o campi privati.
Nello specifico per quanto riguarda i prati a sfalcio le domande di indennizzo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2017.
Ogni imprenditore agricolo o soggetto privato che mantiene i prati in attualità di coltivazione può presentare domanda di richiesta di indennizzo fornendo i dati relativi alle particelle sfalciate. L’ammanco causato dalla brucatura del cervo è stimato sulla base dei dati raccolti attraverso una specifica indagine condotta dal Parco nel corso degli anni. L’ammontare della rifusione è legato alla produttività dei prati ed al valore di mercato del foraggio.
Anche per i pascoli monticati il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 giugno. La rifusione del danno è legata a numero e tipo di capi che il conduttore della malga dichiara sull’apposita modulistica ed alla posizione in cui si trova la malga in funzione della densità del cervo.
Diversamente dalle casistiche precedenti, sulle quali è applicato un indennizzo forfettario, nessuna scadenza riguarda la presentazione delle domande di indennizzo per danni ad attività agricole di interesse economico, orti o campi privati. La domanda può essere presentata durante tutto l’arco dell’anno: il titolare dovrà comunicare il danno avvenuto entro le 24 ore dalla sua constatazione, rivolgendosi alle stazioni forestali di Peio o Rabbi. Sarà cura del Parco con il supporto dell’Ufficio agricolo periferico di Cles/Malè stimare il valore del danno, che sarà risarcibile solo se superiore a 200 euro.