Protezione da elettrosmog La Provincia batte Vodafone
Respinto dal TAR promosso da Vodafone contro il regolamento provinciale sulla disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
TRENTO - Respinto dal TAR (sentenza n. 408 depositata il 16 dicembre 2013) il ricorso (n. 42/2013) promosso da Vodafone contro il regolamento provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.le, recante "Disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", emanato ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, e gli atti presupposti, tra cui la mozione n. 67/XIV approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 10 giugno 2010 ed avente ad oggetto "Censimento delle infrastrutture per la telefonia mobile e prevenzione dei rischi da elettrosmog".
Il Consiglio provinciale, costituitosi in giudizio, ha eccepito che la mozione impugnata rientra nella categoria degli atti adottati dalle assemblee legislative nell'esercizio delle funzioni parlamentari di indirizzo e di controllo, finalizzati a promuovere una deliberazione dell'assemblea su di un determinato argomento. Trattasi di atti finalizzati alla realizzazione di interessi generali e non settoriali, che difficilmente incidono su aspettative qualificate di soggetti terzi, i quali, pertanto, non risultano titolari di un interesse ad agire in sede giurisdizionale.
Secondo l'organo locale di giustizia amministrativa "la citata mozione del Consiglio provinciale che ha 'impegnato' la Giunta a redigere un piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni con determinate caratteristiche (tra le quali: massima riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture necessarie), è un atto emanato dal Consiglio nell'esercizio del potere di indirizzo politico."
Inoltre la delibera consiliare con cui è stata approvata la mozione impugnata è "atto privo di lesività, quanto meno sul piano della concretezza ed immediatezza, cosicché la sua impugnazione è inammissibile, non solo per la natura intrinseca del provvedimento, ma anche per difetto di interesse."
Il TAR, accogliendo l'eccezione sollevata dal Consiglio provinciale sul difetto di legittimazione passiva dell'organo legislativo, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore delle amministrazioni resistenti