Porte di Rendena, il Comune nega gli atti sul biodigestore: condannato dal Tar di Trento
Accolto il ricorso della società intenzionata a costruire il mini biodigestore di Iavré e trovatasi negare il permesso. Il tribunale ha condannato il 6 luglio l’ente pubblico al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, quantificate in misura pari a 1.500 euro
PORTE DI RENDENA. Altro giro, altro regalo per gli amanti del legal thriller di valle. Il Tribunale amministrativo di Trento (in foto la sede) ha condannato il Comune di Porte di Rendena a seguito del ricorso della società intenzionata a costruire il mini biodigestore di Iavré.
La vicenda comincia a farsi ricca di capitoli. Per farla brevissima, Rendena Organic (capitale un po' rendenero e un po' di più extra valligiano) si accorda con un allevatore di Iavrè per realizzare sul suo terreno un biodigestore. Partono subito le polemiche tipiche di simili circostanze, legate alle diffidenze: «Hai visto mai che questi arricchiscano portando a casa nostra chissà quali rifiuti?». Hanno un bel predicare i responsabili della società che tratteranno solo i reflui del titolare del terreno e della stalla.
Il Comune traccheggia, dice di non essere contrario di principio, ma poi, all'atto pratico, dice di no anche se non lo dice. Semplicemente il 3 maggio 2022 sospende il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Quindi nega alla società una serie di documenti.
Fra gli altri: comunicazione di avvio del procedimento del 6 ottobre 2021; nota dell'Amministrazione comunale dell'8 ottobre 2021, indirizzata alla Provincia, Servizi agricoltura, urbanistica, tutela del paesaggio e sottocommissione del paesaggio; nota della Provincia (stessi Servizi) del 18 novembre 2021; parere della Commissione edilizia comunale del 7 dicembre 2021; nota del Servizio Tecnico del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni/sospensione dei termini del procedimento; nota dell'Amministrazione comunale dell'11 febbraio 2022, indirizzata alla Provincia, Dipartimento agricoltura e Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione, avente ad oggetto una richiesta chiarimenti; parere della Commissione edilizia comunale del 22 marzo 2022; ogni altro documento preso a riferimento ai fini del provvedimento di sospensione del procedimento in data 3 maggio 2022, inclusa la corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Provincia nelle sue diverse articolazioni.
Stando alla sentenza del Tribunale, «il 21 marzo 2023 il Comune ha trasmesso solo una parte dei documenti richiesti». Da qui il ricorso di Rendena Organic al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, per dirla con tutti i crismi dell'ufficialità. E il Tar il 6 luglio scorso ha decretato che il Comune di Porte di Rendena ha torto.
Come si legge nel dispositivo, «il Tribunale accoglie come indicato in motivazione e, per l'effetto, annulla le note del Comune di Porte di Rendena in data 27 aprile 2023 e ordina al Comune di esibire la documentazione richiesta dalla società ricorrente. Condanna il Comune di Porte di Rendena al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, quantificate in misura pari ad euro 1.500, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa».Ovviamente c'è da giurare che non finisce qua.