Concessione delle cave di porfido Il Comune di Albiano battuto al Tar
Una batosta per il Comune di Albiano: il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento ha infatti dato ragione al ricorso della Silpa - Società Industriale Lavoratori Porfido ed ha annullato due importanti delibere della giunta comunale di Mariagrazia Odorizzi del 2015: la concessione del lotto 26 alla ditta Dossalt e l’approvazione del «Progetto unitario per la coltivazione delle cave di porfido nelle aree estrattive Monte Gaggio e Santa Colomba».
Il ricorso della Silpa (società di Andrea Filippi, Beatrice Veneri e Armando Filippi) premetteva che la ditta è concessionaria dell’area estrattiva denominata «lotto n. 21», situata in località Monte Gaggio. Successivamente nel novembre 1998 il programma di attuazione comunale, ha delimitato l’area estrattiva di sua competenza anche «su parte del soprastante lotto n. 26».
La Società informa di aver quindi recintato, messo in sicurezza, gestito e regolarmente utilizzato quell’area di risulta sul lotto n. 26, che le garantisce un aumento del volume di scavo pari a 20.200 metri cubi.
Poi la giunta comunale di Albiano ha approvato il «progetto unitario» per la coltivazione delle cave di porfido di Monte Gaggio, con il quale, tuttavia, non è stata riconosciuta alla Società Silpa la possibilità di sfruttare l’area.
Due mesi dopo, il Consiglio comunale di Albiano con deliberazione n. 16 del 21 maggio 2015, ha concesso, per tre anni, la coltivazione del lotto 26 alla ditta Dossalt (di Veneri Mario, Canali Giuseppe, Resenterra Walter e Zeni Walter), già titolare della concessione del sottostante lotto 20. Quindi, con il ricorso, Silpa ha impugnato i due provvedimenti comunali citati adducendo fra l’altro una violazione del Trattato dell’Unione Europea per la libera concorrenza, oltre ad una lunga serie di articoli della legislazione nazionale.
Ed il Tar ha dato ragione al ricorrente. Rileva infatti la sentenza (numero 109/2016) che le eccezioni sollevate dal Comune di Albiano sono irricevibili. Ad esempio dove sostiene che «tutti i concessionari sono stati convocati ed hanno espresso le loro considerazioni in merito alla bozza» del progetto di coltivazione. Ma il giudice rileva che il Comune lo afferma «senza allegare alcunché che lo provi».
Il vero nodo del contendere, però, è l’affidamento da parte del Comune del lotto 26 alla Dossalt «a trattativa diretta» anziché «a trattativa privata», come impone il comma 5 ter dell’articolo 12 della legge provinciale sulle cave. C’è una bella differenza, perché la «trattativa privata» impone comunque un confronto concorrenziale, che - rileva il Tar - qui non c’è stato.
Dice il collegio giudicante: «In conclusione, la normativa provinciale (...) stabilisce che l’affidamento delle concessioni, che per l’Ente comportano un’entrata, debba essere preceduto dall’asta pubblica o dalla licitazione, restando la trattativa privata ammessa soltanto in nominate ipotesi. Anche in tali casi, peraltro, è previsto che si debba comunque procedere con un confronto concorrenziale tra almeno tre potenziali interessati, restando del tutto l’escluso l’istituto della trattativa diretta».
Stabilito l’annullamento degli atti, il Tar ha condannato il Comune di Albiano a pagare alla Silpa le spese di giudizio (5 mila euro). Non accolta invece la richiesta di quantificazione del danno subìto dalla Silpa, poichè Silpa ha allegato una «richiesta di danni del tutto generica».