Affido delle malghe, tutto regolare

Nessuna sorpresa: è stata pubblicata in questi giorni la sentenza che il Tar di Trento ha emesso sulla disputa della gestione delle malghe Tassulla e Nana, di Ville d’Anaunia. E il ricorso dell’ex gestore Nardelli, che chiedeva l’annullamento della gara d’affido e la prelazione in suo favore, è stato definitivamente respinto.
Niente intoppi quindi per l’assegnazione - per 5 anni - a favore dell’azienda agricola Kilometrozero.com di Stenico.
Già in luglio il bando del Comune di Ville d’Anaunia era finito all’attenzione del Tar di Trento, al quale aveva fatto ricorso l’ex gestore - azienda agricola Nardelli Manuel - che era risultato secondo in graduatoria. Allora i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa non avevano concesso la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione, presentata successivamente alla pubblicazione dei risultati della gara d’appalto.
Il sindaco Francesco Facinelli e l’assessore con delega alla gestione di boschi e pascoli Tiziano Ioris avevano quindi sbloccato la firma del contratto, che ha consentito l’estate scorsa la monticazione delle mucche a 2.090 metri.
La richiesta del ricorrente era di congelare l’assegnazione delle strutture e del pascolo della Val Nana fino alla discussione nel merito di fronte al tribunale. Il Comune, difeso dall’avvocato Roberta de Pretis, sosteneva invece la correttezza della procedura avvenuta attraverso la redazione del bando da parte del segretario generale dottoressa Anna Maria Iob alla scadenza della concessione.
Fatta chiarezza su alcune richieste dei resistenti, i giudici del collegio hanno sentenziato che «Per costante e pacifica giurisprudenza le valutazioni della commissione giudicatrice sono espressione della discrezionalità tecnica che le spetta in via esclusiva, e non sono sindacabili da parte del giudice amministrativo se non nei casi di manifesta irrazionalità, travisamento ed illogicità vizi che, nel caso di specie, non è dato riscontrare. L’asserito contrasto tra i giudizi e i punteggi attribuiti, non assume, infatti, in concreto, alcuna palese rilevanza in termini di irragionevolezza o illogicità.
In definitiva, il ricorso va respinto in quanto infondato.

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