Cade sul vialetto di casa e fa causa al condominio, ma il giudice le dà torto: la colpa è solo sua
Una donna roveretana dopo essere inciampata finendo al pronto soccorso aveva chiesto i danni all'amministratore del suo condominio ma si è vista rigettare la richiesta, con perdite, dal giudice di pace: ecco perché
ROVERETO. Le distrazioni posso costare caro, specie se si vuole attribuire la colpa della propria disattenzione ad altri.
Ne sa qualcosa una donna di Rovereto che, dopo essere inciampata sul vialetto malconcio di casa, ha chiesto i danni all'amministratore del suo condominio ma si è vista rigettare la richiesta con perdite dal giudice. Perché oltre a non ottenere il ristoro delle contusioni (pretendeva 5mila euro) ha pure dovuto pagare 700 euro di spese legali alla controparte. La disavventura, diciamo così, domestica è dunque rimasta tale, senza alcun riconoscimento da parte della giustizia. Perché, come detto, ruzzolare a terra davanti a casa era un incidente che si poteva evitare semplicemente, per dirla in termini grossolani, guardando dove si mettono i piedi.
L'ostacolo, infatti, per il giudice di pace Paola Facchini non è spuntato all'improvviso ma insisteva sulla strada di collegamento tra parcheggio e abitazione da almeno due anni. E la stessa vittima, per altro, ha riferito in aula di lasciare la macchina sempre nel medesimo posto e percorrere sempre quel tragitto. Insomma, la presenza delle radici che hanno divelto l'asfalto era nota e, di conseguenza, evitabile.
Il pomeriggio dell'infortunio, erano le 13.30 di una soleggiata giornata di settembre, rincasando dopo aver posteggiato l'auto, l'inquilina è ruzzolata proprio a causa del vialetto rovinato dalle piante di pertinenza condominiale.
Dopo la prime cure, è stata accompagnata da un parente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Carmine dove i medici hanno riscontrato una frattura apice malleolo peroneale alla tibia-tarsica destra con una prognosi di guarigione di 30 giorni.
Le è stato applicato uno stivaletto in gesso e conseguente deambulazione solo grazie alle stampelle. Dopo la rimozione del tutore la signora ha dovuto rivolgersi a un fisiatra e, ha riferito in udienza, sono rimasti postumi permanenti del 4%.
Per questo ha chiesto 5mila euro di risarcimento danni. L'amministratore del condominio, però, si è difeso ricordando che la donna vive lì da circa due anni ed era pertanto a conoscenza del problema relativo alle radici degli alberi provenienti dal terreno confinante e all'asfalto danneggiato sulla strada.
E il giudice ha ribadito che «per affermare la responsabilità del condomino, in base al codice civile, è necessario che lo stato dell'immobile sia tale da costituire un'insidia per il danneggiato cioè una situazione di pericolosità non conosciuta e imprevedibile e quindi non evitabile usando l'ordinaria diligenza. Infatti secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, perché possa ritenersi sussistere la cosiddetta insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere, deve sussistere una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità, come per altro stabilito dalla corte di cassazione, alla stregua dell'ordinaria diligenza, oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso».
Nel caso specifico, per pacifica ammissione dell'attrice, l'area in questione dove era solita parcheggiare la macchina era frequentata dalla stessa.
Il fatto, poi, è avvenuto in settembre verso le 13.30 e quindi in condizioni di luce buona.La danneggiata, tra l'altro, non ha fornito alcuna prova della imprevedibilità dell'insidia.
«La signora, nell'affermare che la caduta è stata determinata dall'asfalto divelto, non ha dedotto né provato il luogo esatto dove è avvenuta la caduta né che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere inevitabile il verificarsi del sinistro o tale da essere del tutto imprevedibile (per esempio nuove radici, aggravamento sensibile e inaspettato delle fessurazioni). Sotto il profilo della responsabilità per la custodia del condominio si è affermato che il caso fortuito può essere determinato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato che non è stato sufficientemente accorto alla situazione dei luoghi da lui stesso conosciuti e praticati».
La suprema corte, un paio d'anni fa, ha sentenziato che «esiste un elemento che esclude la responsabilità oggettiva del condominio-custode, costituito dalla condotta imprudente del danneggiato che non pone in essere, essendo pienamente in condizioni di farlo, le dovute cautele nell'uso della cosa». Per questi motivi, vista la carenza di prove, la domanda di ristoro della distratta signora è stata rigettata e l'infortunata deve pure accollarsi le spese legali del condominio.