Giustizia / La contesa

Legnaia abusiva denunciata dal fratello: il caso è approdato al Tar

La legnaia in questione non è una "nuova costruzione" e non comportando "un volume superiore al 20 per cento del volume principale" è un manufatto pertinenziale costituente un intervento soggetto a Scia»

VALLAGARINA. Aveva costruito una legnaia e lo aveva fatto senza chiedere autorizazione una ventina di anni fa e poi aveva fatto degli interventi di manutenzione. E pensava di essere a posto. Ma si sbagliava perché quella legnaia è stato oggetto di una segnalazione alla procura della repubblica di Rovereto e quindi di un'ingiunzione, firmata dal Comune , di rimessa in pristino, ossia di demolizione.

A far arrivare all'attenzione delle autorità il "caso della legnaia", è stato il fratello del proprietario. E la vicenda è arrivata fino al Tar. A presentare ricorso contro i provvedimenti del Comune, è stato il residente che ha cercato di difendere il proprio diritto ad avere un ricovero per la legna. Ma gli è andata male. Nel ricorso viene contestata la qualificazione che il Comune ha dato alla legnaia come «opera soggetta a permesso di costruire.

La legnaia in questione non è una "nuova costruzione" e non comportando "un volume superiore al 20 per cento del volume principale" è un manufatto pertinenziale costituente un intervento soggetto a Scia». Davanti al tribunale amministrativo si è costituito il Comune eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Tesi accolta dai giudici che, andando nel merito, hanno evidenziato come «non è ravvisabile alcun contrasto della disposizione del regolamento edilizio comunale - che prevede la necessità del permesso di costruire nel caso di legnaia tipologicamente difforme - rispetto alla legge provinciale» che stabilisce che «le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal Prg, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune».

Questo perché «la legnaia in questione non rispetta la tipologia che viene indicata dall'articolo 35 del regolamento edilizio comunale».

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