Alcoltest negato, è valido Ma c'è lo sconto di pena
La Cassazione lo assolve per il rifiuto di sottoporsi al controllo
Condannato per guida in stato di ebbrezza e anche per essersi sottratto al test alcolimetrico. Era stato gravido di conseguenze penali l’incidente accaduto il 26 maggio del 2014 a Trento ad un trentenne andato a sbattere con la sua Fiat Bravo contro un muretto. Quella notte, erano le 4, il conducente, finito in ospedale con prognosi di 30 giorni, era ben “carburato”.
Dalle analisi risultò che aveva un tasso alcolimetrico molto elevato: 2,19 grammi litro, oltre quattro volte la soglia consentita. Il conducente venne poi condannato dal Tribunale a 9 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, sentenza integralmente confermata anche dalla Corte d’appello.
Il procedimento penale è poi approdato anche in Cassazione che ha in parte accolto le ragioni della difesa, sostenuta dall’avvocato Lorenzo Eccher. Secondo il legale, i risultati delle analisi del sangue non erano utilizzabili nel procedimento penale in quanto il prelievo ematico, richiesto dalle forze dell’ordine, era stato eseguito nonostante l’esplicito dissenso del conducente dell’auto.
Secondo il legale «in mancanza di consenso il prelievo ematico può essere utilizzato a fini probatori, ma in presenza di un espresso dissenso l’esame ematico raccolto è affetto da inutilizzabilità patologica».
I giudici della Suprema corte hanno invece ritenuto l’accertamento valido, ma hanno accolto le tesi della difesa assolvendo l’imputato dal reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. Visto che il suo dissenso era stato di fatto irrilevante, l’imputato almeno su questo fronte andava assolto. E così la pena è stata rideterminata e ridotta.